Mantenimento dei figli: assegno, spese e figlio maggiorenne

Avvocato per mantenimento dei figli in Torino e Ivrea

Il mantenimento dei figli è uno degli aspetti più importanti da regolare quando i genitori si separano o divorziano, ma può diventare oggetto di controversia anche successivamente, quando cambiano le condizioni economiche dei genitori o le esigenze dei figli.

Quanto deve pagare ciascun genitore?
Come viene calcolato l’assegno di mantenimento?
Quali spese sono comprese nell’assegno e quali devono essere sostenute separatamente?
Il mantenimento continua quando il figlio compie 18 anni?
Quando è possibile chiedere la cessazione o la riduzione dell’assegno?

Queste sono alcune delle domande più frequenti nei procedimenti di separazione, divorzio e modifica delle condizioni di mantenimento dei figli.

La disciplina deve essere applicata considerando concretamente la situazione familiare, le esigenze del figlio e le risorse economiche di entrambi i genitori.

Particolare attenzione deve essere prestata al caso del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, sul quale è intervenuta anche la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 10335 del 20 aprile 2026.


Come viene determinato il mantenimento dei figli?

Il mantenimento deve essere determinato secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto delle risorse economiche di entrambi i genitori e delle esigenze attuali del figlio.

Non esiste quindi un importo prestabilito valido per tutte le famiglie.

La valutazione deve considerare, tra gli altri elementi:

  • i redditi dei genitori;
  • il patrimonio e le disponibilità economiche;
  • le esigenze attuali del figlio;
  • il tenore di vita goduto dal figlio;
  • l’età del figlio;
  • le esigenze scolastiche e formative;
  • eventuali esigenze sanitarie;
  • le spese per attività sportive, culturali o ricreative;
  • l’organizzazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • la situazione abitativa della famiglia;
  • l’eventuale presenza di altri figli.

L’assegno non deve quindi essere determinato guardando esclusivamente allo stipendio del genitore obbligato.

È necessario effettuare una valutazione comparativa della situazione economica di entrambi i genitori e delle esigenze concrete del figlio.


Mantenimento del figlio: cosa comprende?

Il contributo ordinario di mantenimento è destinato a concorrere alle esigenze quotidiane del figlio.

A seconda della situazione concreta, può comprendere le spese relative a:

  • alimentazione;
  • abbigliamento;
  • abitazione;
  • utenze e spese domestiche;
  • istruzione ordinaria;
  • trasporti;
  • attività ricreative;
  • esigenze personali del figlio.

Accanto al contributo ordinario possono poi esistere spese straordinarie, che devono essere individuate secondo quanto previsto dal provvedimento giudiziale o dall’accordo tra i genitori e secondo la loro effettiva natura.


Spese straordinarie per i figli: chi deve pagarle?

La distinzione tra spese ordinarie e straordinarie può generare numerose controversie tra i genitori.

Non tutte le spese che vengono sostenute occasionalmente sono necessariamente “straordinarie”.

La qualificazione deve essere effettuata considerando la natura della spesa, la sua prevedibilità e la sua frequenza, oltre alle eventuali indicazioni contenute nel provvedimento giudiziale o nel protocollo applicabile.

Tra le spese che possono assumere rilievo vi sono, a seconda dei casi:

  • spese mediche non ordinarie;
  • apparecchi ortodontici;
  • attività sportive;
  • viaggi e soggiorni scolastici;
  • spese universitarie;
  • corsi di formazione;
  • particolari esigenze scolastiche.

È quindi importante verificare concretamente se una determinata spesa debba essere compresa nell’assegno ordinario oppure ripartita separatamente tra i genitori.


Il mantenimento continua dopo i 18 anni?

Il compimento della maggiore età non determina automaticamente la cessazione del mantenimento.

L’obbligo dei genitori può infatti proseguire quando il figlio maggiorenne non abbia ancora raggiunto l’indipendenza economica, secondo i presupposti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Tuttavia, il mantenimento del figlio maggiorenne non costituisce un diritto illimitato nel tempo.

Con il progressivo aumento dell’età del figlio assume infatti sempre maggiore importanza il principio di autoresponsabilità.

Occorre verificare se il figlio:

  • stia proseguendo seriamente il proprio percorso formativo;
  • abbia completato gli studi;
  • si sia attivato nella ricerca di un’occupazione;
  • abbia acquisito una formazione concretamente spendibile nel mondo del lavoro;
  • abbia rifiutato opportunità lavorative senza una valida ragione;
  • abbia compiuto quanto ragionevolmente possibile per raggiungere l’autonomia economica.

Figlio maggiorenne che non lavora: ha sempre diritto al mantenimento?

No.

La semplice mancanza di un lavoro non determina automaticamente il diritto del figlio maggiorenne a continuare a percepire il mantenimento per un periodo indefinito.

La situazione deve essere valutata concretamente.

Occorre distinguere, ad esempio, il caso del giovane che ha appena raggiunto la maggiore età e sta regolarmente completando il proprio percorso di studi dal caso del figlio ormai adulto che abbia terminato la formazione e non dimostri un concreto impegno verso l’inserimento lavorativo.

La giurisprudenza ha progressivamente valorizzato il principio di autoresponsabilità del figlio maggiorenne.

L’ordinanza Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2026, n. 10335 si inserisce in questo orientamento, richiamando la necessità di verificare concretamente la situazione attuale del figlio e i presupposti del mantenimento.


Cosa ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 10335/2026?

L’ordinanza n. 10335/2026, pubblicata il 20 aprile 2026, ha affrontato una controversia nella quale una Corte d’Appello aveva confermato un assegno di mantenimento facendo sostanzialmente riferimento a un provvedimento presidenziale risalente a diversi anni prima.

La Cassazione ha ritenuto insufficiente una simile motivazione.

I provvedimenti adottati nella fase presidenziale o comunque nella fase provvisoria del giudizio hanno natura interinale e sono soggetti alla clausola rebus sic stantibus: in altre parole, devono essere valutati alla luce dell’evoluzione della situazione familiare.

Quando trascorre un periodo significativo di tempo, il giudice non può limitarsi a confermare automaticamente l’importo precedentemente stabilito.

Deve invece effettuare una valutazione autonoma e attuale, considerando:

  • i redditi aggiornati dei genitori;
  • le esigenze attuali dei figli;
  • il principio di proporzionalità;
  • il tenore di vita;
  • la situazione del figlio che nel frattempo abbia raggiunto la maggiore età.

Cosa cambia per il figlio diventato maggiorenne durante il procedimento?

Il raggiungimento della maggiore età durante un procedimento di separazione o divorzio non può essere ignorato dal giudice.

La situazione deve essere rivalutata alla luce delle nuove circostanze.

In particolare, devono essere verificati:

  • l’età effettiva del figlio;
  • il percorso scolastico o universitario;
  • l’eventuale completamento della formazione;
  • l’attività lavorativa eventualmente svolta;
  • la ricerca di un’occupazione;
  • le concrete opportunità lavorative;
  • le ragioni della mancata autonomia economica;
  • le condizioni economiche dei genitori.

La maggiore età, quindi, non determina automaticamente né la cessazione né la prosecuzione indefinita dell’assegno.

È necessario verificare la situazione concreta.


Quando si può chiedere la cessazione del mantenimento del figlio maggiorenne?

La cessazione può essere richiesta quando siano venuti meno i presupposti che giustificavano il mantenimento.

Può assumere rilievo, ad esempio:

  • il raggiungimento dell’indipendenza economica;
  • l’effettivo inserimento stabile nel mondo del lavoro;
  • il completamento del percorso formativo accompagnato da un’ingiustificata inerzia nella ricerca di lavoro;
  • una situazione di autonomia economica incompatibile con la prosecuzione dell’assegno;
  • altre circostanze concrete che dimostrino il venir meno dei presupposti del mantenimento.

La valutazione deve essere effettuata caso per caso.

In particolare, non è automatico interrompere il pagamento dell’assegno semplicemente perché il figlio ha compiuto 18 anni.

Se esiste un provvedimento giudiziale che dispone il mantenimento, è necessario valutare la corretta iniziativa processuale per ottenere la modifica o la cessazione dell’obbligo.


Il figlio maggiorenne deve dimostrare di cercare lavoro?

La questione deve essere valutata tenendo conto dell’età e della concreta situazione del figlio.

La giurisprudenza distingue infatti tra il giovane maggiorenne che sta ancora completando un percorso formativo coerente e il figlio ormai adulto, per il quale l’ordinamento attribuisce progressivamente maggiore rilevanza al principio di autoresponsabilità.

In quest’ultimo caso assume particolare importanza la dimostrazione di un impegno concreto e serio verso l’autonomia economica.

Possono quindi assumere rilievo elementi come:

  • candidature inviate;
  • colloqui di lavoro;
  • iscrizione ai servizi per l’impiego;
  • esperienze lavorative;
  • tirocini;
  • formazione professionale;
  • disponibilità ad accettare opportunità lavorative compatibili con la propria formazione;
  • eventuali ragioni oggettive che abbiano impedito l’inserimento lavorativo.

Non è però possibile trasformare la questione in una regola matematica: la valutazione deve essere effettuata sulla concreta situazione del figlio.


Il genitore può smettere autonomamente di pagare il mantenimento?

In linea generale, non è opportuno interrompere unilateralmente il pagamento sulla base della sola convinzione che il figlio sia ormai economicamente autosufficiente.

Se l’obbligo deriva da un provvedimento giudiziale, la cessazione o modifica dell’assegno deve essere valutata attraverso gli strumenti processuali previsti dall’ordinamento.

È quindi opportuno raccogliere e documentare gli elementi che dimostrano il cambiamento della situazione del figlio e chiedere una modifica delle condizioni di mantenimento.


Il mantenimento può essere aumentato o diminuito?

Sì.

Le condizioni economiche stabilite in sede di separazione o divorzio non sono necessariamente immutabili.

Se intervengono circostanze nuove e rilevanti, può essere richiesta la modifica dell’importo.

Possono assumere rilievo:

  • perdita o significativa riduzione del reddito di un genitore;
  • miglioramento delle condizioni economiche dell’altro;
  • aumento delle esigenze del figlio;
  • iscrizione all’università;
  • trasferimento del figlio per motivi di studio;
  • sopravvenute esigenze sanitarie;
  • raggiungimento della maggiore età;
  • avvio di un’attività lavorativa;
  • raggiungimento dell’autonomia economica;
  • cambiamenti significativi nell’organizzazione familiare.

Anche in questo caso la valutazione deve essere attuale e proporzionata.


Il mantenimento del figlio maggiorenne può essere versato direttamente al figlio?

L’art. 337-septies c.c. prevede la possibilità che, in presenza dei presupposti, il giudice disponga il pagamento di un assegno periodico direttamente al figlio maggiorenne.

La questione deve essere valutata considerando la situazione concreta e il contenuto del provvedimento giudiziale.

È quindi importante distinguere tra:

  • mantenimento disposto a favore del figlio ma corrisposto all’altro genitore;
  • mantenimento corrisposto direttamente al figlio maggiorenne;
  • eventuali richieste di modifica delle modalità di pagamento.

Cosa succede se il figlio maggiorenne vive ancora con uno dei genitori?

La convivenza con un genitore non significa automaticamente che il mantenimento debba proseguire senza limiti.

La convivenza costituisce un elemento della situazione familiare, ma devono essere valutati anche:

  • età del figlio;
  • percorso formativo;
  • situazione lavorativa;
  • redditi eventualmente percepiti;
  • effettiva autonomia economica;
  • impegno nella ricerca di lavoro;
  • condizioni economiche dei genitori.

Il dato decisivo non è quindi soltanto “vive ancora con la madre o con il padre”, ma l’insieme delle circostanze che dimostrano se il figlio abbia o meno raggiunto una condizione di autonomia.


Mantenimento dei figli e modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Quando la situazione familiare cambia, è possibile valutare una richiesta di modifica delle condizioni precedentemente stabilite.

Questo può riguardare:

  • aumento o riduzione dell’assegno;
  • cessazione del mantenimento;
  • modifica della ripartizione delle spese straordinarie;
  • modifica delle modalità di pagamento;
  • nuove esigenze del figlio;
  • raggiungimento della maggiore età;
  • raggiungimento dell’autonomia economica.

È importante documentare adeguatamente il cambiamento intervenuto e dimostrare perché le condizioni precedenti non siano più adeguate alla situazione attuale.


Avvocato per il mantenimento dei figli a Torino e Ivrea

Lo Studio offre assistenza nelle controversie relative al mantenimento dei figli, sia nella fase di separazione e divorzio sia quando, successivamente, si renda necessario modificare le condizioni economiche stabilite.

L’assistenza può riguardare:

  • determinazione dell’assegno di mantenimento;
  • modifica dell’assegno;
  • riduzione o aumento del mantenimento;
  • cessazione del mantenimento del figlio maggiorenne;
  • tutela del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
  • ripartizione delle spese straordinarie;
  • contestazioni relative alle spese per i figli;
  • recupero degli arretrati;
  • opposizione a richieste di pagamento;
  • modifica delle condizioni di separazione;
  • modifica delle condizioni di divorzio;
  • procedimenti relativi all’inadempimento dell’obbligo di mantenimento.

Particolare attenzione viene dedicata alle situazioni in cui il figlio abbia raggiunto la maggiore età e sia necessario verificare se sussistano ancora i presupposti dell’obbligo di mantenimento.

La recente ordinanza Cass. civ. n. 10335/2026 conferma l’importanza di una valutazione concreta e aggiornata della situazione familiare e delle esigenze del figlio, evitando che un assegno stabilito anni prima venga mantenuto automaticamente senza una nuova verifica dei suoi presupposti.


FAQ sul mantenimento dei figli

Il mantenimento del figlio termina automaticamente a 18 anni?

No. Il compimento della maggiore età non determina automaticamente la cessazione dell’obbligo di mantenimento. Occorre verificare se il figlio sia economicamente autosufficiente e, in caso contrario, se la sua mancata autonomia sia giustificata alla luce della sua età, del percorso formativo e dell’effettivo impegno verso l’indipendenza economica. In ogni caso, è opportuno far modificare il provvedimento giudiziale che dispone l’obbligo di pagamento dell’assegno mensile di mantenimento al figlio, per ottenere la sua revoca o, nel caso, riduzione i base alle nuove circostanze di fatto.

Quando termina il mantenimento del figlio maggiorenne?

Il mantenimento può cessare quando il figlio raggiunge l’autonomia economica o quando, valutate le circostanze concrete, venga meno il diritto al mantenimento. Per il figlio ormai adulto assume particolare rilievo il principio di autoresponsabilità.

Il figlio maggiorenne che non lavora ha sempre diritto al mantenimento?

No. La semplice disoccupazione non determina automaticamente il diritto al mantenimento per un periodo indefinito. Devono essere valutate l’età, la formazione acquisita, le concrete opportunità lavorative e l’impegno del figlio nel raggiungere l’autonomia.

Cosa ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 10335/2026?

La Cassazione ha affermato che il giudice non può confermare automaticamente, a distanza di anni, un assegno di mantenimento fissato in precedenza limitandosi a richiamare il provvedimento provvisorio. È necessaria una valutazione autonoma e attuale delle condizioni economiche dei genitori e delle esigenze dei figli, secondo il principio di proporzionalità. La pronuncia riguarda anche la posizione del figlio divenuto maggiorenne nel corso del procedimento.

Posso smettere di pagare il mantenimento quando mio figlio compie 18 anni?

Non è consigliabile interrompere unilateralmente il pagamento soltanto perché il figlio ha raggiunto la maggiore età. Se esiste un provvedimento giudiziale, è opportuno verificare se ricorrano i presupposti per chiedere formalmente la modifica o la cessazione dell’assegno.

Il mantenimento può essere ridotto se il figlio maggiorenne lavora?

Può essere possibile, ma occorre verificare la natura e la stabilità dell’attività lavorativa, il reddito percepito e la situazione complessiva del figlio. L’effettiva autonomia economica può determinare il venir meno dell’obbligo.

Il mantenimento può essere aumentato se aumentano le esigenze del figlio?

Sì, quando intervengano circostanze nuove e rilevanti che rendano l’importo precedentemente stabilito non più adeguato alle esigenze del figlio e alle condizioni economiche dei genitori.

Chi deve pagare le spese straordinarie dei figli?

Le spese straordinarie sono normalmente ripartite tra i genitori secondo quanto stabilito dal provvedimento giudiziale o dall’accordo. È però necessario verificare concretamente la natura della singola spesa e le regole applicabili al caso.

Il figlio maggiorenne può ricevere direttamente l’assegno?

Sì. L’art. 337-septies c.c. consente, quando ne ricorrano i presupposti, che il giudice disponga il pagamento dell’assegno direttamente al figlio maggiorenne.

È possibile chiedere la modifica dell’assegno di mantenimento?

Sì. Quando intervengono cambiamenti rilevanti nelle condizioni economiche dei genitori o nella situazione del figlio, può essere richiesta la modifica delle condizioni precedentemente stabilite.

A chi spetta provare l’esistenza delle condizioni che danno diritto al mantenimento del figlio maggiorenne?

Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il percorso formativo prescelto, dimostra — con onere probatorio a suo carico (o del genitore convivente che chiede l’assegno per il figlio) – di essersi adoperato effettivamente per conseguire l’autonomia economica: deve provare di essersi attivamente mosso sul mercato del lavoro, aver cercato occupazione compatibile con le reali opportunità disponibili, aver ridimensionato le proprie aspirazioni per adattarsi al contesto lavorativo che lo richiedeva.

Cosa cambia per genitori e figli dopo la sentenza della Cassazione del 2026?

  • genitore che corrisponde l’assegno: quando il figlio raggiunge la maggiore età, si può chiedere al giudice una revisione delle condizioni economiche, documentando l’assenza di un impegno attivo da parte del giovane nella ricerca del lavoro.
  • genitore, convivente con il figlio maggiorenne, che riceve il contributo: non basta affermare che il figlio non ha ancora trovato lavoro, ma occorre dimostrare che si è impegnato seriamente per trovarlo.
  • figli maggiorenni: l’obbligo di mantenimento dei genitori trova un limite nell’atteggiamento concreto del figlio verso la propria autonomia. Chi dimostra di essersi impegnato per raggiungere l’autonomia ma di aver riscontrato difficoltà oggettive ha diritto ad essere sostenuto; chi, invece, ha un atteggiamento di mera attesa di un’opportunità che corrisponda esattamente alle proprie aspettative senza confrontarsi con la realtà del mercato, non può pretendere di essere mantenuto dai genitori a tempo indeterminato.

Puoi richiedere un appuntamento per sottoporre la situazione e la relativa documentazione a una valutazione legale.

Tel. (+39) 011.18837274  – 3289298973 –  info@avvocatodanielamessina.it – https://www.avvocatodanielamessina.it/consulenza/

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