Convivenza di fatto, contratto di convivenza e diritti dei partner: guida aggiornata
Sempre più coppie scelgono di vivere insieme senza sposarsi. Ma quali diritti spettano ai conviventi? La convivenza registrata in Comune garantisce le stesse tutele previste per le coppie sposate? Che cosa accade in caso di cessazione della relazione o di morte di uno dei partner?
L’ordinamento italiano riconosce e tutela diverse forme di relazione affettiva, ma convivenza di fatto, contratto di convivenza, unione civile e matrimonio sono istituti distinti e producono effetti non sovrapponibili.
Le differenze possono incidere in modo significativo sul piano personale, economico e patrimoniale, soprattutto in materia di mantenimento, alimenti dopo la cessazione della relazione, successione ereditaria, pensione ai superstiti, TFR e TFS.
La legge 20 maggio 2016, n. 76 ha introdotto una disciplina organica delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto. Per comprendere quali tutele spettino concretamente a ciascun partner occorre, quindi, individuare la situazione giuridica esistente e gli strumenti utilizzabili per regolare i rapporti patrimoniali e proteggere il convivente.
Lo Studio Legale dell’Avv. Daniela Messina offre assistenza in materia di diritto di famiglia e rapporti patrimoniali tra partner, con particolare attenzione alla tutela dei conviventi e alla gestione delle conseguenze economiche della cessazione della relazione.

Convivenza di fatto: che cos’è e quali requisiti richiede la legge?
La convivenza di fatto è disciplinata dall’art. 1, commi 36 e seguenti, della legge n. 76/2016.
Sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da un legame affettivo di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate tra loro da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile.
La legge non richiede che la coppia abbia figli, né che i partner acquistino beni in comune o condividano un patrimonio. Sono invece necessari una relazione affettiva stabile, una comunanza di vita e la reciproca assistenza morale e materiale previste dalla norma.
Convivenza registrata in Comune: che cosa significa?
Per l’accertamento della stabile convivenza la legge fa riferimento alla dichiarazione anagrafica prevista dalla disciplina della popolazione residente. In concreto, i partner possono chiedere al Comune l’iscrizione nella medesima famiglia anagrafica, secondo le procedure anagrafiche applicabili.
La registrazione anagrafica non costituisce un matrimonio né un’unione civile. Serve ad accertare e documentare la stabile convivenza ai fini previsti dalla legge, ma non attribuisce automaticamente ai partner tutti i diritti riconosciuti ai coniugi o alle parti di un’unione civile.
La giurisprudenza di merito più recente ha ritenuto che la dichiarazione anagrafica abbia funzione probatoria e non costitutiva della convivenza, mentre altre pronunce hanno attribuito rilievo più intenso alla comune residenza anagrafica per specifiche tutele.
La registrazione, inoltre, non sostituisce il contratto di convivenza e non determina, da sola, un regime di comunione dei beni.
Quali diritti spettano ai conviventi di fatto?
La legge n. 76/2016 riconosce ai conviventi di fatto alcune tutele specifiche, senza equipararli integralmente ai coniugi.
Tra i principali diritti rientrano:
- il diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero, secondo le regole organizzative della struttura sanitaria;
- la possibilità di designare l’altro convivente, con atto scritto autografo o, quando non sia possibile scrivere, alla presenza di un testimone, quale rappresentante per decisioni in materia di salute in caso di incapacità di intendere e di volere;
- la possibilità di designare il partner, per il caso di morte, quale rappresentante per le decisioni relative alla donazione degli organi, al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie;
- la possibilità che il convivente sia nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, quando ricorrano i presupposti di legge;
- alcune tutele relative alla casa comune, tra cui la successione nel contratto di locazione in caso di morte o recesso del conduttore;
- il diritto del convivente superstite di continuare ad abitare, in determinate condizioni e per un periodo limitato, nella casa di proprietà del partner deceduto;
- la tutela del convivente che lavori stabilmente nell’impresa dell’altro, nei limiti previsti dall’art. 230-ter del codice civile;
- il diritto al risarcimento del danno in caso di morte del partner causata dal fatto illecito di un terzo, secondo i criteri individuati per il coniuge superstite.
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite può continuare ad abitare nell’immobile per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre cinque anni. Se nella casa coabitano figli minori o figli disabili del convivente superstite, il periodo non può essere inferiore a tre anni. La tutela è soggetta alle condizioni e alle cause di cessazione previste dalla legge.
Il convivente di fatto non diventa automaticamente erede del partner. In assenza di testamento, non è chiamato alla successione legittima per il solo fatto della convivenza. Un testamento può attribuire beni al partner, nel rispetto dei diritti spettanti agli eventuali legittimari.
Contratto di convivenza: a che cosa serve?
Il contratto di convivenza è lo strumento previsto dalla legge n. 76/2016 per disciplinare alcuni rapporti patrimoniali relativi alla vita comune.
Può essere utile per stabilire regole trasparenti sulla gestione delle spese, sulla contribuzione alle necessità della vita comune e sul regime patrimoniale applicabile agli acquisti effettuati durante la convivenza.
Il contratto non trasforma la convivenza in matrimonio o in unione civile e non può attribuire automaticamente al convivente diritti che la legge collega esclusivamente a tali istituti.
Che cosa può contenere il contratto di convivenza?
Nei limiti consentiti dalla legge, il contratto può contenere:
- l’indicazione della residenza dei conviventi;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni.
La comunione dei beni, quindi, non si applica automaticamente ai conviventi: può essere scelta mediante contratto di convivenza nelle forme previste dalla legge.
Come si stipula un contratto di convivenza?
Il contratto, così come le sue modifiche e la sua risoluzione, deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, mediante:
- atto pubblico; oppure
- scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto pubblico o autenticato la sottoscrizione deve trasmetterne copia al Comune di residenza dei conviventi entro i dieci giorni successivi, per l’iscrizione anagrafica prevista dalla legge.
Il contratto può risolversi per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile di uno dei contraenti e morte di uno dei conviventi. Se il contratto prevedeva la comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento di tale regime, ferma la competenza notarile per gli eventuali atti di trasferimento di diritti reali immobiliari.
Convivenza e mantenimento: che cosa succede quando la relazione finisce?
Una delle differenze principali tra convivenza e matrimonio riguarda le conseguenze economiche della cessazione della relazione.
Il convivente ha diritto al mantenimento?
In linea generale, il convivente di fatto non ha diritto a un assegno di mantenimento analogo a quello che può spettare al coniuge separato. La cessazione della convivenza non determina, infatti, un obbligo generale di conservare all’altro partner il tenore di vita goduto durante la relazione.
La legge prevede però una specifica tutela alimentare, diversa per natura e presupposti dal mantenimento matrimoniale.
Alimenti dopo la cessazione della convivenza
Ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge n. 76/2016, in caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice può riconoscere al convivente gli alimenti quando egli versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Gli alimenti:
- sono determinati in relazione allo stato di bisogno del richiedente e alle condizioni economiche dell’obbligato;
- sono riconosciuti per un periodo proporzionato alla durata della convivenza;
- sono liquidati nella misura prevista dall’art. 438, secondo comma, del codice civile;
- nell’ordine degli obbligati previsto dall’art. 433 del codice civile, gravano sul convivente con precedenza rispetto a fratelli e sorelle.
Il richiedente deve dimostrare la sussistenza dello stato di bisogno e l’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento, oltre agli ulteriori presupposti richiesti dalla legge. Gli alimenti hanno funzione assistenziale e non sono diretti a garantire il precedente tenore di vita.
Pensione ai superstiti: spetta al convivente?
Il convivente di fatto non ha, per il solo fatto della convivenza, diritto alla pensione di reversibilità o alla pensione indiretta del partner deceduto. La stabilità della relazione, la sua durata, la registrazione anagrafica e l’eventuale dipendenza economica non sostituiscono il vincolo giuridico richiesto dalla normativa previdenziale.
La pensione ai superstiti può spettare, in presenza dei requisiti applicabili, al coniuge superstite e alla parte superstite di un’unione civile, oltre agli altri familiari individuati dalla legge.
La registrazione della convivenza o la stipula di un contratto di convivenza non equivalgono, ai fini previdenziali, alla costituzione di un matrimonio o di un’unione civile.
TFR e TFS: quali diritti spettano al partner superstite?
TFR e TFS devono essere esaminati distinguendo tra la cessazione del rapporto di lavoro durante la vita del lavoratore e il decesso del lavoratore.
Il convivente ha diritto al TFR del partner deceduto?
La convivenza di fatto non attribuisce automaticamente al partner superstite la qualità di avente diritto alle indennità previste dall’art. 2122 del codice civile.
In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 del codice civile sono corrisposte, secondo la disciplina applicabile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone indicate dalla norma, trovano applicazione le regole della successione legittima.
Il convivente di fatto non è automaticamente equiparato al coniuge ai fini dell’art. 2122. La sua posizione deve essere valutata considerando la presenza di altri aventi diritto, eventuali disposizioni testamentarie nei limiti consentiti e ogni ulteriore titolo giuridico concretamente rilevante. Non è quindi corretto affermare che il partner superstite abbia diritto al TFR per il solo fatto della convivenza.
E per il TFS dei dipendenti pubblici?
Il TFS, nelle sue diverse forme, segue una disciplina distinta da quella del TFR e dipende dal regime previdenziale e lavorativo applicabile al dipendente pubblico.
In caso di decesso devono essere individuati gli aventi diritto in base alla prestazione concreta e alla normativa applicabile. La convivenza di fatto non comporta, da sola, l’automatica equiparazione al coniuge o alla parte di un’unione civile. Anche la posizione dell’ex coniuge divorziato può essere oggetto di specifiche tutele, diverse da quelle riconosciute al convivente.
Per una risposta affidabile occorre quindi verificare il tipo di trattamento maturato, la gestione previdenziale, la causa della cessazione del rapporto e la situazione familiare del lavoratore.
Unioni civili: quali diritti spettano alle parti?
L’unione civile è un vincolo giuridico formale distinto sia dal matrimonio sia dalla convivenza di fatto.
Nel diritto italiano è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, con successiva registrazione dell’atto.
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, tra cui l’assistenza morale e materiale, la coabitazione e la contribuzione ai bisogni comuni. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale è la comunione dei beni.
La legge n. 76/2016 stabilisce, all’art. 1, comma 20, che le disposizioni riferite al matrimonio e ai coniugi si applicano anche alle parti dell’unione civile, nei limiti e con le eccezioni previste dalla legge. Alle parti dell’unione civile sono inoltre estese le disposizioni in materia di successione legittima e di diritti dei legittimari.
Mantenimento e sostegno economico nelle unioni civili
In caso di scioglimento dell’unione civile possono trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni richiamate dalla legge sul divorzio in materia di assegno e conseguenze economiche.
L’unione civile non prevede una fase di separazione personale identica a quella matrimoniale: la crisi del rapporto e il suo scioglimento seguono la disciplina specifica prevista dalla legge. La valutazione dell’eventuale assegno deve essere svolta considerando i presupposti normativi e la situazione concreta.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 35969 del 2023, hanno chiarito che, ai fini dell’assegno conseguente allo scioglimento dell’unione civile, può assumere rilievo anche il periodo di convivenza di fatto stabile che abbia preceduto la formalizzazione dell’unione, quando vi sia continuità del progetto di vita familiare.
Reversibilità e TFR nelle unioni civili
La parte superstite dell’unione civile è ricompresa, nei termini previsti dalla normativa, nella disciplina previdenziale applicabile al coniuge superstite.
Inoltre, la legge prevede espressamente che, in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 del codice civile siano corrisposte anche alla parte dell’unione civile. La norma che disciplina le indennità in caso di morte deve essere letta insieme all’art. 1, comma 17, della legge n. 76/2016.
Queste tutele distinguono nettamente l’unione civile dalla convivenza di fatto, che non attribuisce al partner superstite gli stessi diritti per il solo fatto della relazione o della registrazione anagrafica.
Convivenza di fatto, matrimonio e unione civile: le principali differenze
| Profilo | Convivenza di fatto | Matrimonio e unione civile |
|---|---|---|
| Formalizzazione | Situazione affettiva stabile accertabile secondo i requisiti di legge e, normalmente, mediante dichiarazione anagrafica | Costituzione di un vincolo giuridico formale davanti all’autorità competente |
| Contratto di convivenza | Facoltativo, per regolare determinati rapporti patrimoniali | Non necessario per l’esistenza del matrimonio o dell’unione civile; possono essere stipulate convenzioni patrimoniali nei casi previsti |
| Doveri reciproci | Tutele specifiche previste dalla legge; non vi è un generale obbligo matrimoniale di mantenimento | Obblighi legali di assistenza morale e materiale e contribuzione; disciplina specifica per matrimonio e unione civile |
| Fine della relazione | Nessun generale assegno di mantenimento; possibili alimenti in caso di stato di bisogno e ricorrenza dei requisiti | Possibili assegni e altre conseguenze economiche secondo la disciplina della separazione, del divorzio o dello scioglimento dell’unione civile |
| Pensione ai superstiti | Non spetta per il solo fatto della convivenza | Può spettare al coniuge o alla parte dell’unione civile, se ricorrono i requisiti |
| TFR in caso di morte | Nessun diritto automatico del convivente per il solo fatto della convivenza | Tutele previste dalla disciplina applicabile al coniuge o alla parte dell’unione civile |
| Successione ereditaria | Nessuna qualità automatica di erede legittimo; possibile tutela testamentaria nei limiti di legge | Il coniuge e la parte dell’unione civile sono destinatari delle tutele successorie previste dalla legge |
| Casa in locazione o casa comune | Specifiche tutele nei casi previsti dalla legge | Tutele previste dalla disciplina applicabile al coniuge o alla parte dell’unione civile |
Assistenza legale in materia di convivenza e rapporti patrimoniali a Torino e Ivrea
Le differenze tra convivenza di fatto, matrimonio e unione civile possono incidere in modo significativo sulla tutela economica dei partner, soprattutto quando la relazione termina o viene meno uno dei conviventi.
Lo Studio Legale dell’Avv. Daniela Messina offre assistenza per l’esame dei diritti e degli obblighi derivanti dalla convivenza, la predisposizione e la valutazione di contratti di convivenza, la pianificazione patrimoniale e l’inquadramento delle questioni connesse alla cessazione della relazione o al decesso di uno dei partner.
È possibile richiedere una consulenza per valutare la propria situazione, chiarire i diritti spettanti e individuare gli strumenti più adeguati alla tutela dei propri interessi.
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Domande frequenti su convivenza, contratto di convivenza e unioni civili
Qual è la differenza tra convivenza di fatto e convivenza registrata?
La convivenza di fatto è una relazione stabile tra due persone maggiorenni che possiede i requisiti indicati dalla legge n. 76/2016. La dichiarazione anagrafica consente di accertare e documentare la stabile convivenza secondo la disciplina anagrafica, ma non trasforma la coppia in una coppia sposata o unita civilmente.
Il contratto di convivenza è obbligatorio?
No. È facoltativo e serve a regolare determinati aspetti patrimoniali della vita comune. Per essere valido deve rispettare la forma prevista dalla legge: atto pubblico oppure scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato.
Il convivente ha diritto al mantenimento se la relazione finisce?
Non esiste un generale diritto al mantenimento analogo a quello previsto per i coniugi. Il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento può però chiedere gli alimenti, se ricorrono i presupposti dell’art. 1, comma 65, della legge n. 76/2016.
Il convivente ha diritto alla pensione di reversibilità?
No, non per il solo fatto della convivenza, neppure quando la relazione sia stabile e registrata anagraficamente. La pensione ai superstiti spetta ai soggetti individuati dalla normativa previdenziale, tra cui il coniuge e la parte superstite di un’unione civile, in presenza dei requisiti previsti.
Il convivente ha diritto al TFR del partner deceduto?
La convivenza non attribuisce automaticamente un diritto al TFR del partner deceduto. Occorre verificare la disciplina applicabile, la presenza di altri aventi diritto e gli eventuali ulteriori titoli giuridici rilevanti.
L’ex coniuge divorziato può ricevere una quota del TFR?
Sì, se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 12-bis della legge n. 898/1970, tra cui la titolarità dell’assegno divorzile e il mancato nuovo matrimonio. La quota è pari, in linea generale, al 40% dell’indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
Qual è la differenza tra unione civile e convivenza di fatto?
L’unione civile è un vincolo giuridico formale costituito davanti all’ufficiale di stato civile da due persone maggiorenni dello stesso sesso. La convivenza di fatto è invece una relazione stabile, fondata sui requisiti sostanziali previsti dalla legge e accertabile secondo la disciplina anagrafica, senza la costituzione di un vincolo equivalente al matrimonio o all’unione civile.
Il convivente è erede del partner?
No, non automaticamente. Il convivente di fatto non è erede legittimo per il solo fatto della convivenza. Il partner può essere tutelato mediante testamento, nei limiti dei diritti riservati agli eventuali legittimari, e mediante gli altri strumenti patrimoniali e assicurativi compatibili con la legge.
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