AGGIORNAMENTO del 09/10/2026
Autovelox: l’omologazione è ancora necessaria per contestare una multa?
L’art. 142, comma 6, del Codice della strada stabilisce che le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate costituiscono fonte di prova per l’accertamento del rispetto dei limiti di velocità.
Per lungo tempo si è discusso se l’approvazione ministeriale dell’apparecchio fosse sufficiente oppure se fosse necessaria una distinta procedura di omologazione.
La Corte di Cassazione, a partire dall’ordinanza n. 10505/2024 e con successive pronunce, tra cui le ordinanze n. 20913/2024, n. 12924/2025 e n. 13996/2025, ha sostenuto la distinzione tra approvazione e omologazione, escludendo che la prima possa essere automaticamente considerata equivalente alla seconda.
Anche diversi giudici di merito hanno accolto ricorsi contro verbali fondati su rilevazioni effettuate con dispositivi approvati ma privi di omologazione.
Dal 12 luglio 2026, tuttavia, il quadro normativo deve essere valutato anche alla luce del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 giugno 2026, prot. n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio 2026.
Il decreto introduce una disciplina specifica per l’omologazione, la taratura e la verifica di funzionalità degli strumenti di rilevazione della velocità e contiene disposizioni transitorie che incidono sulla posizione di numerosi dispositivi già approvati.
Decreto MIT n. 125/2026: che cosa cambia dal 12 luglio 2026?
La novità principale è contenuta nell’art. 6, comma 1, del decreto, rubricato «Disposizioni transitorie».
La norma stabilisce che i dispositivi e i sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti indicati nell’Allegato B si intendono omologati per tutti i fini di cui al decreto stesso.
La disposizione riguarda, quindi, i dispositivi conformi ai prototipi elencati nell’Allegato B, non indistintamente tutti gli autovelox installati sul territorio nazionale.
Per gli accertamenti effettuati dal 12 luglio 2026 con tali apparecchiature, il Ministero ha indicato l’opportunità di riportare nel verbale la dicitura: «Omologato ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale n. 125/2026 del MIT».
Il decreto introduce dunque un regime transitorio che attribuisce la qualifica di omologazione ai dispositivi che soddisfano le condizioni previste dalla disposizione.
Il nuovo decreto rende regolari tutti gli autovelox precedentemente approvati?
No. È necessario verificare la situazione del singolo dispositivo.
In particolare, occorre accertare:
- se il dispositivo sia censito nella piattaforma ministeriale;
- se il prototipo sia compreso tra quelli indicati nell’Allegato B;
- se l’apparecchiatura concretamente utilizzata sia conforme al prototipo interessato;
- se siano rispettati gli obblighi applicabili di taratura e verifica di funzionalità;
- quale sia la data dell’accertamento e quale disciplina sia applicabile al caso concreto.
Il decreto deve essere letto insieme all’art. 142 del Codice della strada, alle altre disposizioni applicabili e alle indicazioni ministeriali.
Multe autovelox notificate dopo il 12 luglio 2026: si possono ancora contestare?
Sì, ma la data di notifica del verbale non è, da sola, decisiva.
Occorre distinguere tra la data in cui è stata commessa la violazione e quella in cui il verbale è stato notificato.
1. Violazioni accertate prima del 12 luglio 2026
Per le violazioni anteriori all’entrata in vigore del decreto, la questione deve essere esaminata tenendo conto della disciplina vigente al momento dell’accertamento e delle eventuali questioni relative all’applicazione temporale delle nuove disposizioni.
La mera notifica del verbale dopo il 12 luglio 2026 non significa automaticamente che il dispositivo debba considerarsi omologato in relazione a un accertamento precedente.
Su questo punto assume particolare interesse la sentenza del Tribunale di Urbino del 10 luglio 2026, esaminata nel paragrafo seguente.
2. Violazioni accertate dal 12 luglio 2026
Per gli accertamenti effettuati dal 12 luglio 2026 con dispositivi censiti e conformi ai prototipi indicati nell’Allegato B, trova applicazione il regime previsto dall’art. 6, comma 1, del D.M. n. 125/2026.
In tali casi, contestare la multa esclusivamente sostenendo che manca un autonomo decreto di omologazione potrebbe non essere sufficiente, perché il decreto attribuisce ai dispositivi interessati la qualifica di omologazione ai fini da esso previsti.
Resta comunque possibile verificare la regolarità dell’accertamento sotto altri profili, tra cui la riconducibilità dell’apparecchio al prototipo indicato, la taratura, le verifiche di funzionalità e gli eventuali ulteriori vizi del verbale.
La valutazione deve quindi essere condotta sulla documentazione relativa allo specifico autovelox e alle modalità di accertamento.
Il decreto non chiude ogni discussione. Per i verbali successivi al 12 luglio 2026 si possono valutare, caso per caso, questi profili (sono tesi difensive, su cui non c’è ancora un orientamento consolidato):
- Portata dell’art. 6: la norma parla di omologazione “per tutti i fini di cui al presente decreto”, mentre l’art. 142, comma 6, C.d.S. richiede apparecchi “debitamente omologati”. Il Tribunale di Urbino ha osservato che l’equiparazione non vale per l’art. 142, comma 6.
- Rapporto tra le fonti: un decreto ministeriale è una fonte secondaria e non può modificare una disposizione di legge; il giudice ordinario può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi.
- Il fascicolo dell’apparecchio: modello e matricola, decreto di approvazione richiamato, targhetta, certificato di taratura in corso di validità, verifiche di funzionalità. Se l’Amministrazione non li produce, il verbale è esposto a contestazione.
- Altri vizi del verbale: segnalazione e distanza dal segnale, collocazione del dispositivo, decreto prefettizio, notifica nei termini, qualità delle fotografie
Autovelox e Decreto MIT n. 125/2026: la sentenza del Tribunale di Urbino del 10 luglio 2026
Una pronuncia particolarmente interessante è la sentenza del Tribunale ordinario di Urbino del 10 luglio 2026, resa in grado di appello nel procedimento R.G. n. 244/2026.
Il giudizio riguardava una sanzione per eccesso di velocità accertata il 20 febbraio 2023 mediante un dispositivo Velocar, modello Red & Speed Evo R, matricola 468.
Il ricorrente aveva contestato la legittimità del verbale, sostenendo che l’apparecchiatura fosse stata approvata ma non omologata.
Il Comune aveva invocato, tra gli altri argomenti, il D.M. MIT n. 125/2026 e il suo art. 6, sostenendo che il dispositivo fosse compreso tra quelli interessati dalle nuove disposizioni.
Il Tribunale ha accolto l’appello e annullato il verbale.
Perché il Tribunale ha annullato la multa?
Il giudice ha ribadito la distinzione tra approvazione e omologazione, richiamando l’art. 142, comma 6, del Codice della strada e l’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione.
In particolare, ha ritenuto che nel caso esaminato mancasse la prova dell’omologazione dell’apparecchio e che la sola approvazione ministeriale non fosse sufficiente a legittimare l’accertamento.
Il Tribunale ha inoltre esaminato espressamente il nuovo decreto MIT.
La sentenza ha escluso che il D.M. n. 125/2026 potesse incidere sulla validità del verbale contestato, poiché la violazione risaliva al febbraio 2023 e il decreto era successivo. Il giudice ha inoltre osservato che l’art. 6 riferisce l’omologazione ai fini del decreto stesso e non ha ritenuto tale disposizione sufficiente a superare, nel caso concreto, il requisito richiamato dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada.
La decisione si è conclusa con l’accoglimento dell’appello, l’annullamento del verbale e la condanna del Comune al rimborso delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in 232 euro oltre accessori di legge.
La sentenza di Urbino significa che il Decreto MIT n. 125/2026 è illegittimo?
No. È importante non attribuire alla pronuncia una portata che non ha.
La sentenza del 10 luglio 2026 riguarda una violazione accertata nel 2023 e affronta l’applicabilità del decreto a quel caso specifico. Non costituisce una pronuncia generale di annullamento del decreto e non risolve automaticamente tutte le questioni interpretative relative agli accertamenti successivi al 12 luglio 2026.
La sua utilità consiste soprattutto nel richiamare l’attenzione sulla distinzione tra approvazione e omologazione, sulla necessità di provare i presupposti di legittimità dell’accertamento e sui limiti dell’applicazione temporale delle nuove disposizioni.
Il giudice ha inoltre osservato che l’art. 6 riferisce l’omologazione ai fini del decreto stesso e non ha ritenuto tale disposizione sufficiente a superare, nel caso concreto, il requisito richiamato dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada, relativo alla prova del superamento del limite di velocità, che invece fa espresso ed univoco riferimento agli apparecchi concretamente omologati.
Per le multe relative a violazioni successive all’entrata in vigore del decreto, occorre invece considerare anche il regime transitorio dell’art. 6 e verificare se il dispositivo utilizzato rientri effettivamente tra quelli interessati.
Come verificare se un autovelox è omologato ai sensi del D.M. n. 125/2026
Chi riceve un verbale per eccesso di velocità può richiedere o consultare la documentazione relativa all’apparecchio utilizzato, verificando in particolare:
- marca, modello e matricola del dispositivo;
- decreto ministeriale di approvazione del prototipo;
- eventuale inclusione del prototipo nell’Allegato B del D.M. n. 125/2026;
- presenza del dispositivo nella piattaforma ministeriale di censimento;
- documentazione relativa alla taratura e alle verifiche di funzionalità;
- data dell’accertamento e indicazioni riportate nel verbale;
- eventuali ulteriori irregolarità dell’accertamento o della contestazione.
L’assenza della dicitura ministeriale nel verbale, considerata isolatamente, non consente necessariamente di concludere che la multa sia illegittima: occorre verificare la disciplina applicabile e la documentazione complessiva.
Allo stesso modo, la presenza della dicitura non esclude automaticamente ogni possibile vizio dell’accertamento.
Conviene fare ricorso contro una multa autovelox dopo il nuovo decreto?
La risposta dipende dalla situazione concreta.
Per le violazioni accertate prima del 12 luglio 2026, può essere ancora rilevante verificare se il dispositivo fosse effettivamente omologato secondo la disciplina applicabile al momento dell’accertamento e se l’amministrazione sia in grado di documentarlo.
Per le violazioni accertate dal 12 luglio 2026, occorre prima verificare se l’apparecchiatura sia compresa nel regime transitorio previsto dal decreto. Se lo è, la sola mancanza di un autonomo decreto di omologazione potrebbe non costituire un motivo sufficiente di ricorso.Possono comunque sussistere altri motivi di contestazione, che devono essere valutati sulla base del verbale e della documentazione tecnica.
Prima di presentare ricorso è opportuno valutare anche i termini, i costi e i rischi del procedimento, rapportandoli all’importo della sanzione e alle eventuali conseguenze accessorie.
Assistenza legale per ricorsi contro multe autovelox a Torino e Ivrea
Lo Studio Legale dell’Avv. Daniela Messina offre assistenza nella valutazione dei verbali per eccesso di velocità e nella verifica dei presupposti per un’eventuale opposizione.
L’esame del caso può riguardare l’omologazione dell’apparecchiatura, l’applicabilità del D.M. n. 125/2026, la taratura, la documentazione prodotta dall’ente accertatore e gli eventuali ulteriori vizi del verbale.
Lo studio opera nei Fori di Torino e Ivrea e assiste i clienti anche da remoto.
Per valutare un possibile ricorso è utile mettere a disposizione il verbale completo e, se disponibile, la documentazione relativa all’apparecchio utilizzato.
FAQ – Domande frequenti sulle multe autovelox dopo il D.M. n. 125/2026
Dal 12 luglio 2026 tutti gli autovelox sono omologati?
No. Il regime transitorio dell’art. 6, comma 1, riguarda i dispositivi e i sistemi conformi ai prototipi approvati indicati nell’Allegato B, alle condizioni previste dalla disposizione e dai chiarimenti ministeriali. È necessario verificare il singolo apparecchio.
Se ricevo dopo il 12 luglio 2026 una multa per una violazione precedente, il nuovo decreto si applica automaticamente?
No. La data di notifica non coincide con quella dell’accertamento. Occorre verificare quando è stata commessa la violazione e quale disciplina sia applicabile al caso concreto.
Posso contestare una multa rilevata da un autovelox soltanto approvato?
Dipende dalla data dell’accertamento e dal dispositivo. Per le violazioni anteriori all’entrata in vigore del D.M. n. 125/2026 può essere rilevante la mancanza di omologazione secondo la disciplina allora applicabile. Per gli accertamenti successivi, se l’apparecchio rientra nel regime dell’art. 6 e dell’Allegato B, la sola assenza di un autonomo decreto di omologazione potrebbe non essere sufficiente.
Che cosa ha deciso il Tribunale di Urbino il 10 luglio 2026?
Ha accolto l’appello contro una multa relativa a una violazione del febbraio 2023, annullando il verbale perché non era stata provata l’omologazione del dispositivo. Ha inoltre escluso l’applicabilità al caso del D.M. n. 125/2026, successivo all’accertamento. Il giudice ha inoltre osservato che l’art. 6 riferisce l’omologazione ai fini del decreto stesso e non ha ritenuto tale disposizione sufficiente a superare, nel caso concreto, il requisito richiamato dall’art. 142, comma 6, del Codice della strada, relativo alla prova del superamento del limite di velocità, che invece fa espresso ed univoco riferimento agli apparecchi concretamente omologati.
Come faccio a sapere se il mio autovelox è compreso nell’Allegato B?
Occorre confrontare gli estremi del dispositivo riportati nel verbale con quelli presenti nella documentazione ministeriale e nella piattaforma di censimento. In caso di dubbi, è opportuno richiedere all’ente accertatore la documentazione relativa all’apparecchiatura.
Quanto tempo ho per contestare una multa autovelox?
In linea generale, l’opposizione davanti al Giudice di pace va proposta entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale; il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni. È necessario verificare il caso concreto e la disciplina applicabile prima di individuare la scadenza.
AGGIORNAMENTO del 13/04/2026:
Il Giudice di Pace di Asti con sentenza n. 93/2026 del 13/03/2026 ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Daniela Messina relativo all’#autovelox di SP 6 altezza Km 29+527 direzione Cassinasco – Comune di Canelli; con sentenza n. 61/2026 del 21/3/2026 ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Daniela Messina relativo all’#autovelox di Castagnole delle Lanze, SP 54, KM 3+460 direzione Asti, in entrambi i casi confermando la necessità di omologazione degli #autovelox. In corso i termini di legge per il passaggio in giudicato.
Con recentissima ordinanza n. 8797 /2026 del 8/4/2026 la Corte di Cassazione ha nuovamente ribadito il principio di diritto secondo cui, se manca il decreto di omologazione del dispositivo il rilevamento della velocità, effettuato con l’autovelox, approvato ma non debitamente omologato, è illegittimo e le multe sono annullabili.
AGGIORNAMENTO del 21/10/2025:
Anche il Giudice di Pace di Ivrea ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Daniela Messina relativo all’#autovelox di Ivrea, Strada Statale 26, Km 31+350, confermando la necessità di omologazione degli #autovelox. Il Comune soccombente è stato condannato al rimborso delle spese legali. Sentenza del 20/10/2025, in corso i termini di legge per il passaggio in giudicato.
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Con recentissima sentenza del 27/1/2025, il Giudice di Pace di Torino ha accolto il ricorso in opposizione a sanzione amministrativa ex art. 204 bis D.Lvo n.285/92 (cd. multa stradale), patrocinato dall’Avv. Daniela Messina, contro una multa per eccesso di velocità rilevata dall’autovelox Autoscan Speed di Strada Fontaneto 131 a Chieri (TO), confermando il principio della nullità della multa per eccesso di velocità quando la violazione sia stata rilevata mediante un dispositivo autovelox che, seppur dotato di decreto di approvazione ministeriale, è privo di decreto di omologazione.
Il Comune di Chieri, condannato anche al rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente, non ha presentato appello e la sentenza è divenuta definitiva, passando in giudicato.
Autovelox: qual è il principio di diritto su cui poggiano le più recenti sentenze, di legittimità e di merito, per pronunciare l’annullamento dei verbali impugnati?
Il principio di diritto, già sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza 10505/2024 del 18/4/2024 e ancora con ordinanza n. 20913 del 26/7/2024 e successive, poggia sostenzialmente sull’art. 142. c. 6 del vigente C.d.S e sul complementare ed esplicativo art. 192 del Regolamento di esecuzione del C.d.S..
Ed invero, l’art. 142, c. 6, C.d.S. richiede espressamente la debita omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità (cd. autovelox) affinché la sua rilevazione possa valere come fonte di prova dell’osservanza dei limiti di velocità:
“Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
L’omologazione e l’approvazione sono due procedure distinte, che attengono a due riconoscimenti diversi, non equipollenti tra loro: il procedimento di approvazione ha natura meramente amministrativa ed è propedeutico al procedimento di omologazione, che ha natura amministrativa ma anche necessariamente tecnica.
E non vale a superare il disposto di legge il diverso orientamento espresso con la Circolare n. 8176/2020 dal MIT o la recente Circolare n. 995/2025 del 23/1/2025 del Ministero dell’Interno, che, in quanto atti amministrativi, non possono derogare al Codice della strada, che è fonte del diritto di rango primario.
Pertanto, pur in presenza del decreto ministeriale di approvazione del dispositivo, se manca il decreto di omologazione del dispositivo, richiesto dalla normativa, il rilevamento della velocità, effettuato con l’autovelox approvato ma non debitamente omologato, è illegittimo e le multe sono annullabili.
Trattasi di orientamento che è stato ulteriormente ribadito dalla Suprema Corte con recentissime ordinanze n. 12924/2025 del 16/5/2025, n. 13996 del 26/5/2025, n. 26521/2025 del 1/10/2025.
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