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APP IMMUNI e ALLERTA-QUALI CONSEGUENZE PER IL LAVORATORE?

• SISTEMA DI ALLERTA COVID-19- APP IMMUNI: IL DATO NORMATIVO – ART. 6 DL 28/2020

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DL n. 28 del 30/4/2020 rubricato ” Sistema di allerta Covid-19”, comma 1” Al solo fine di allertare le persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi e tutelarne la salute attraverso le previste misure di prevenzione nell’ambito delle misure di sanità pubblica legate all’emergenza COVID-19, è istituita una piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta dei soggetti che, a tal fine, hanno installato, su base volontaria, un’apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile”.
Il comma 2, lettera b), ci dice che per impostazione predefinita, in conformità all’articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali raccolti dall’applicazione di cui al comma 1 saranno esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19, individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute e specificati nell’ambito delle misure di cui al presente comma, nonché ad agevolare l’eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti.
La lettera c) precisa che il trattamento effettuato per allertare i contatti deve essere basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pseudonimizzati; è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti; l’app Immuni, inoltre, deve garantire su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento. Alla lettera e) si chiarisce che i dati relativi ai contatti stretti verranno conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute e specificata nell’ambito delle misure di cui al presente comma e sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine.
Al comma 4 è affermato un principio molto importante, ovvero che “Il mancato utilizzo dell’applicazione di cui al comma 1 non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole ed è assicurato il rispetto del principio di parità di trattamento
Infine, ai sensi del comma 6, L’utilizzo dell’applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali effettuato ai sensi al presente articolo sono interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.”

DEFINIZIONE DI CONTATTI STRETTI E MISURA DELLA QUARANTENA

Una prima domanda che ci si pone è: qual è la definizione di “CONTATTO STRETTO”? Secondo la risposta alla FAQ n. 26 del sito del Ministero della Salute:

Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

Per i contatti stretti di un caso COVID-19, l’operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente provvede alla prescrizione della quarantena per 14 giorni successivi all’ultima esposizione”.
Sempre nelle FAQ del Ministero della Salute (FAQ 27) si chiarisce che “Sulla base delle Ordinanze ministeriali, le Autorità sanitarie territorialmente competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso probabile o confermato la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per quattordici giorni.”.
Ai sensi dell’art. 1, comma 7, DL n. 33 del 16/05/2020, invero, “La quarantena precauzionale e’ applicata con provvedimento dell’autorita’ sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020. “. Già l’art. 1 comma 2 DL 25 marzo 2020, n. 19 conv. con legge 22 maggio 2020, n. 35 aveva previsto che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita’ al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita’ di esso, una o piu’ misure, tra le quali, alla lett. “d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano”.
Per i contatti stretti, superato il periodo di isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni, in assenza di sintomi è il Medico di Medicina Generale che pone termine all’isolamento. Non è previsto il rilascio di certificazioni né effettuazione di tamponi. La FAQ 73 del Ministero della Salute precisa, infatti, che “L’indicazione ad eseguire il tampone è posta dal medico in soggetti sintomatici per infezione respiratoria acuta e che soddisfino i criteri indicati nella circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020 e secondo le priorità identificate dalla circolare del 3 aprile 2020. Tra i criteri rientrano: il contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19, la provenienza da aree con trasmissione locale, il ricovero in ospedale e l’assenza di un’altra causa che spieghi pienamente il quadro clinico”.

“CONTATTI STRETTI” E QUARANTENA NEL POSTO DI LAVORO

In materia di gestione dei rapporti di lavoro, come previsto, da ultimo, dal DPCM 17 maggio 2020, art. 2 comma 1, efficace fino al 14/6/2020, “Sull’intero territorio nazionale tutte le attivita’ produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12, nonche’, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 di cui all’allegato 13, e il protocollo nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 14.
Il Protocollo nazionale condiviso del 24/04/2020 prevede, tra l’altro, che il datore di lavoro informi preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda delle disposizioni delle Autorità ed in particolare della consapevolezza ed accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, negli ultimi 14 giorni, si abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o si provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, ovvero si venga a trovare in una di quelle condizioni di pericolo in cui i provvedimenti dell’Autorita’ impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorita’ sanitaria e di rimanere al proprio domicilio . Il Protocollo del 24/4/2020 prevede, inoltre, espressamente che per questi casi si fa riferimento al D.L. n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.”). Il richiamo normativo deve intendersi oggi inteso all’art. 1 comma 7 DL n. 33 del 16/05/2020 (efficace fino al 31/7/2020 per espressa previsione di legge (art. 3) e, in ogni caso, all’ art. 1 c. 2 lett. d) DL 19/2020 conv. in L. 27/2020 “applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano”.
La quarantena e la sorveglianza attiva sono disposti dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ASL in base alle indicazioni che possono arrivare dalla persone stessa, dall’azienda o dai medici di base, e viene comunicato sia all’interessato che al Medico Curante (MMG = Medico di Medicina Generale) con apposita informativa scritta.
Nelle FAQ del Ministero della Salute, alla n. 52, viene chiarito che “Al termine del periodo di isolamento fiduciario, se non sono comparsi sintomi, la persona può rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato emesso all’inizio del periodo di isolamento.  Qualora durante il periodo di isolamento fiduciario la persona dovesse sviluppare sintomi, il Dipartimento di Sanità Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria, provvederà all’esecuzione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di esito positivo dello stesso bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). A quel punto verranno effettuati due tamponi di conferma di avvenuta guarigione a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà tornare a lavoro, altrimenti proseguirà l’isolamento fiduciario”.

• TRATTAMENTO ECONOMICO DEL LAVORATORE IN QUARANTENA

L’articolo 26, comma 1, del DL 18/2020 conv. con L. n. 27 del 24/4/2020 prevede che “1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori dipendenti del settore privato, e’ equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non e’ computabile ai fini del periodo di comporto. 3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”). A seguito dell’abrogazione del DL 6/2020 ad opera del DL 19/2020 conv. in L. 35/2020, il richiamo deve intendersi oggi all’art. 1 comma 7 DL n. 33 del 16/05/2020 e art. 1 c. 2 lett. d) DL 19/2020 conv. in L. 27/2020. “5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 (380 a seguito di modifica del DL 34/2020) milioni di euro per l’anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e’ stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande”.
Per La Fondazione Studi Consulenti del lavoro, l’assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari (cd. QUARANTENA OBBLIGATORIA) riguarda i lavoratori posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. In tali casi, non c’è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità sanitaria (o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, è da considerarsi sottoposto a trattamento ‘latu sensu’ sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si è anche occupata dei casi di assenza dal lavoro per QUARANTENA VOLONTARIA da parte di persone che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio. Tra le misure di contenimento previste dal governo rientrano il DL 33 del 16/05/2020, art. 1 comma 7, e l’art. 1 comma 2 lett. d) DL 19/2020, che prevedono che “la quarantena precauzionale e’ applicata con provvedimento dell’autorita’ sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020”. La decisione del lavoratore di adottare, nelle more della determinazione dell’autorità pubblica, un comportamento di quarantena precauzionale ‘volontaria’, fondata sui predetti presupposti, nei limiti dell’attesa della disposizione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinata conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo. Tale orientamento troverebbe conferma nelle FAQ del Ministero del Lavoro, ove viene affermato che l’assenza dei lavoratori dovuta al rispetto dei provvedimenti di contenimento, può essere equiparata alla malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, e non è computabile ai fini del periodo di comporto, in applicazione del principio contenuto all’articolo 26, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e senza necessità di produrre certificazione medica.
I lavoratori che si pongono in quarantena volontaria precauzionale fondata sui predetti presupposti, nei limiti dell’attesa della disposizione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, per evitare di propagare il contagio Coronavirus, avrebbero, quindi, diritto alla malattia. E i giorni trascorsi a casa non si dovrebbero calcolare ai fini del superamento del periodo di comporto e non sono soggetti a visita fiscale, così come ha confermato anche la circolare interna Inps n 716 del 25 febbraio scorso.

Diversamente, il caso di assenza dal lavoro per paura di contagio, determinata dal semplice “timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie previste, non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione. In tal caso, salvo che non sia consentito di fruire di ferie e permessi, si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione da cui possono scaturire la perdita del diritto alla retribuzione e, nei casi più gravi, provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licenziamento.

• APP IMMUNI: COS’E’ E COME FUNZIONA

L’app Immuni, quindi, servirà per andare a tracciare i contagi da Coronavirus Covid-19 in Italia. Per effettuare il tracciamento, si serve del Bluetooth Low Energy, e non del GPS, in ottemperanza alle linee guida europee e con il fine di tutelare maggiormente la privacy degli individui.
La app Immuni si potrà scaricare liberamente, nessuno sarà obbligato ad installarla, ma il download sarà solo su base volontaria. La app conserva per un massimo di 14 giorni sul dispositivo di ciascun soggetto una lista di codici identificativi anonimi di tutti gli altri dispositivi ai quali è stata vicino (vicinanza tra due smartphone nell’ordine di un paio di metri (?) per un certo periodo di tempo (pare da un minimo di 5’ ad un massimo di 30’).
Da quanto è dato sapere al tempo di redazione del presente scritto, nel caso in cui un soggetto, che aveva scaricato la app sul proprio dispostivo, venga sottoposto a test (tampone) per Coronavirus e risulti positivo, con un codice di autorizzazione rilasciatogli dall’operatore sanitario, potrà, se vorrà, caricare su un server ministeriale il proprio codice anonimo.
I cellulari con l’app prendono dal server i codici dei contagiati. Coloro che negli ultimi giorni sono stati in contatto per qualche minuto (almeno 5’ ?) con il contagiato saranno avvertiti con un alert (“Immuni ha rilevato che il giorno %@ sei stato vicino a un utente COVID-19 positivo.”), ma non potranno risalire né alla persona, né al luogo e all’orario dell’incontro. Aprendo la notifica potranno conoscere solo la data del contatto. Il server si limita a diramare la lista dei codici anonimi dei contagiati. Solo chi riceve la notifica sa di esserlo stato, di conseguenza.
La prima istruzione della App dopo la notifica è “Segui le indicazioni del tuo medico”, ovvero di contattare il Medico di Medicina Generale, spiegandogli di aver ricevuto una notifica di contatto stretto di COVID-19 da Immuni, e seguire le sue indicazioni. La seconda indicazione é: “Rimani a casa per i 14 giorni successivi alla data del contatto”, ovvero invita a mettersi in quarantena volontaria. Spetterà poi alle autorità sanitarie su base regionale il compito di dare consigli su come comportarsi.
Nell’attesa, l’app suggerisce di controllare i sintomi (temperatura, mal di gola, tosse, raffreddore o naso chiuso, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, perdita o alterazioni di olfatto o gusto, diarrea). In caso di comparsa di sintomi il suggerimento è quello di isolarsi dalla famiglia e indossare una mascherina chirurgica e (ri)contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale, o – se gravi – di contattare il 112 o il 118.

• APP IMMUNI E RIFLESSI SUL LAVORATORE SUBORDINATO

Cosa deve fare il lavoratore che riceva un segnale di allerta dalla APP IMMUNI?

Si fa, in particolare riferimento, ai lavoratori dipendenti ASINTOMATICI del settore privato.
La APP IMMUNI è stata adottata a livello ministeriale come ausilio alle attività di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid 19 effettuata dagli operatori sanitari, e sviluppata secondo criteri e algoritmi volti a ridurre al minimo la segnalazione di falsi positivi. Come abbiamo detto, la app è di libera installazione, volontaria e volontario è anche il comportamento da tenere successivamente alla notifica dell’allerta; ovvero, non sono previsti espressi obblighi normativi sui comportamenti da tenere una volta ricevuta la segnalazione. Tuttavia, vanno osservati alcuni aspetti, connessi alla prudenza e diligenza richiesti ad ogni cittadino nell’affrontare la pandemia da Coronavirus. Vediamo quali.
Come abbiamo visto, la prima istruzione della App dopo la notifica è “Segui le indicazioni del tuo medico“, ovvero invita a contattare il Medico di Medicina Generale, spiegandogli di aver ricevuto una notifica di contatto stretto di COVID-19 dalla App Immuni, e seguire le sue indicazioni. La seconda indicazione é: “Rimani a casa per i 14 giorni successivi alla data del contatto“, ovvero invita a mettersi in quarantena volontaria. Spetterà poi alle autorità sanitarie su base regionale il compito di dare consigli su come comportarsi e adottar egli opportuni provvedimenti di quarantena precauzionale.
In attesa di una decisione dell’Autorità, a parere della scrivente, anche l’assenza del lavoro per quarantena volontaria come comportamento spontaneo a seguito della ricezione di un ALERT COVID – 19 dalla APP IMMUNI, rappresenta un comportamento di oggettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e andrebbe disciplinato secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro.
Il lavoratore, a meno che non abbia la possibilità di lavorare da remoto (lavoro agile) o non sia in CIG o (CIG in deroga) a zero ore (se durante la sospensione dal lavoro CIG a zero ore insorge lo stato di malattia, continuerà a percepire le integrazioni salariali e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non c’è obbligo di prestazione dell’attività lavorativa), potrebbe far ritenere giustificata la sua assenza mediante l’invio anche al datore di lavoro dello screenshot della notifica di allerta della APP IMMUNI, con cui segnala di avere avuto un contatto stretto con un caso confermato di Covid 19. Adempiendo così, peraltro, a quello che è il suo obbligo di dichiarazione tempestiva anche ai sensi del Protocollo nazionale condiviso del 24/04/2020, che gli preclude l’accesso in azienda laddove, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19. L’azienda provvederà, quindi, ad avvisare l’autorità sanitaria, che a sua volta prenderà le contromisure indicate. I medici di base hanno precise indicazioni da parte delle autorità e di conseguenza sanno esattamente quando prescrivere la quarantena.
L’assenza dal lavoro, nei limiti dell’attesa della disposizione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità pubblica, dovrebbe, quindi, essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con oneri della malattia, anziché a carico del datore di lavoro che presenta domanda all’ente previdenziale, a carico dello Stato (v. art. 26 DL 18/2020).
Ci si è chiesti se i MMG potranno mettere in malattia un paziente totalmente asintomatico che ha comunicato di aver ricevuto una notifica basata su un algoritmo di cui non si conosce efficacia e una tecnologia (BLE) di cui si conosce la scarsa affidabilità e come verificheranno l’effettiva notifica.
A parere della scrivente, dato che si tratta di una APP adottata dal Governo espressamente per ausiliare i sevizi di sorveglianza sanitaria della diffusione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in carico precoce dei pazienti, anche l’inoltro della notifica inviata dall’APP IMMUNI, ad es. tramite screenshot, dovrebbe portare a far ritenere il lavoratore a cui è pervenuta la notifica, che ne dia comunicazione al proprio MMG e al datore di lavoro, CONTATTO STRETTO del contagiato Covid-19 ai sensi della normativa vigente, nei cui confronti, pertanto, dovrà essere disposta la quarantena con sorveglianza attiva, equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, non computabile ai fini del periodo di comporto, con rilascio del certificato di malattia ai sensi dell’art. 26 DL 18/2020 conv. con la L. n. 27 del 24/4/2020.
Sulla possibilità e legittimità della trasmissione dello screenshot al datore di lavoro via email, whatsapp o sms non si rinvengono difficoltà, anche alla luce della recente giurisprudenza che ha sdoganato tali strumenti tecnologici per il rispetto della forma scritta della comunicazione del licenziamento, quale elemento essenziale e imprescindibile, previsto dall’art. 2 L. 604/66 a pena di inefficacia.

In ogni caso, per avere un quadro più preciso, occorrerà attendere l’avvio della sperimentazione dell’uso della APP e il successivo download esteso a tutta la popolazione, previsto per metà giugno,  e i chiarimenti che in merito verranno resi a livello governativo e legislativo.

In quali responsabilità incorre il lavoratore che, ricevuta la notifica di allerta dall’APP Immuni, non provveda a darne comunicazione al proprio medico curante e al datore di lavoro?

Nel caso, a parere della scrivente, si possono prospettare le seguenti responsabilità.
Responsabilità civile ex 2043 cc e art. 2 Cost nei confronti di terzi, compresi colleghi e datore di lavoro
Il Coronavirus ha una modalità di diffusione e contagio che impone anzitutto un alto senso di autoresponsabilità ed il rispetto scrupoloso delle misure di contenimento, e ciò implica l’osservanza dei precetti dell’art. 2 Cost. (adempimento dei doveri di solidarietà sociale, politica ed economica) e dell’art. 2043 c.c. (principio di neminem laedere) e la colposità della condotta di chi non rispetta le regole, che è sicuramente passibile di essere chiamato a rispondere dei danni, potenzialmente enormi e gravissimi per un numero indefinito di soggetti.
Responsabilità contrattuale e disciplinare nei confronti del Datore di lavoro
Il mancato rispetto del Protocollo nazionale condiviso del 24/04/2020 laddove prevede l’impegno del lavoratore a rispettare tutte le disposizioni dell’Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda e la preclusione all’accesso in azienda e di dichiarare tempestivamente se, negli ultimi 14 giorni, si abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-1, comporta inadempimento del lavoratore, rilevabile anche a livello disciplinare (ex art. 2016 cod. civ. e ex art. 7 della L. n. 300/1970) specialmente laddove il datore di lavoro abbia disposto un proprio regolamento aziendale positivo di norme disciplinari, a cui avrà dato la massima pubblicità possibile e affissione nell’unità produttiva in luogo oggettivamente accessibile a tutti i lavoratori, che dettagliatamente descrivano i comportamenti dovuti dai lavoratori quali destinatari del Protocollo, e, con riguardo a ciascun obbligo, le sanzioni gradatamente applicabili in caso di infrazione. Sotto altra aspetto, inoltre, tali violazioni potrebbero risultare rilevanti anche in ambito di violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà (art. 2014 e 2015 cod. civ.) che secondo la giurisprudenza vanno intesi in senso ampio e comprensivo come il dovere di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro.
Tale responsabilità può, peraltro, dare diritto al datore di lavoro di chiedere il risarcimento dei danni subiti, anche, per esempio, per le maggiori spese che, in base al Protocollo Nazionale del 26/4/2020, fosse costretto a sostenere in caso di contagio (per Pulizia e sanificazione dei locali aziendali, ecc..).
Illecito amministrativo da inadempimento agli obblighi di cui al DL 19/2020, DL 33/2020 e del DPCM 17/5/2020.
L’art. 2 DL 33 DEL 16/5/2020 conv. in L. 35/2020 prevede : “ 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
L’art. 4 del DL 19/2020, conv. in L. 35/2020 prevede: “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità”.
Responsabilità penale
Solamente la violazione della misura del “divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus” (art. 1, comma 2, lett. e) del DL 19/2020) è punita con la sanzione penale ai sensi dell’art. 4, comma 6 del Decreto , mentre la violazione di tutte le altre misure è punita con sanzioni amministrative pecuniarie, non trovando applicazione l’art. 650 c.p. ovvero ogni altra disposizione di legge previgente attributiva di poteri per ragioni di sanità (art. 4, comma 1, DL n. 19/2020).
L’art. 4, comma 6, del DL 19/2020 prevede che “ Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 2 lett. e), e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 come modificato dal comma 7”
L’ art. 2, coma 3, DL 33 DEL 16/5/2020 prevede che “Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (cd. epidemia colposa)o comunque piu’ grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, e’ punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. “
Altre ipotesi di reato, in forza della clausola di salvaguardia “Salvo che il fatto costituisca reato “, possono essere ravvisate, in presenza dei reguisiti soggettivi ed oggettivi, nella fattispecie delle lesioni colpose e omicidio colposo colpose e, nellal ricorrenza dell’elemento soggettivo, nelle rispettive fattispecie dolose.

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