P.S.S.

 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (P.S.S.) – INFORMATIVA:

L’assistenza giudiziale viene prestata, in presenza dei requisiti di legge, previa ammissione del richiedente da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente, da un Avvocato iscritto negli appositi Elenchi.

L’assistenza in regime di PSS non opera per le mere attività di consulenza e assistenza stragiudiziale, le quali vengono rese in regime di libera prestazione professionale, con applicazione degli onorari, spese e oneri.

Requisiti per l’ammissione

Per poter usufruire del cd. gratuito patrocinio, in ambito civile, devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • le pretese non devono risultare manifestamente infondate;
  • il richiedente deve essere titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.746,68;
    se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante;
    si tiene, tuttavia, conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (es . in caso di separazione personale dal coniuge);
  • non deve trattarsi di cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Come si presenta la domanda?

La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido; oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.

Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

Cosa fa il Consiglio dell’Ordine dopo il deposito della domanda?

  • valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità,
  • emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
    • accoglimento della domanda
    • non ammissibilità della domanda
    • rigetto della domanda
  • trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.

fonte: Ministero della Giustizia


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Avvocato Civilista - Avvocato del Lavoro - Avvocato di Famiglia 
Foro di Torino: Caselle T.se – Bardonecchia
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