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FLASH NEWS Diritti e Leggi – DICEMBRE 2020

A cura di Avv. Daniela Messina

FAMIGLIA

CONDOMINIO

LAVORO

Con la circolare n. 17 del 19 novembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso chiarire le tutele in materia di lavoro riconosciute ai ciclo-fattorini delle piattaforme digitali (cd. riders). La disciplina è quella dettata dal Jobs Act (D. Lgs. n. 81/2015) come modificato dalla legge n. 128/2019. La tutela è differenziata a seconda che la fattispecie sia riconducibile a collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata o a lavoro autonomo occasionale, fatta salva, nella ricorrenza dei presupposti, l’applicabilità della fattispecie di lavoro subordinato. Qualora l’attività del riders si svolga in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile la previsione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 con applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo). In mancanza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal suddetto articolo 2, si applicherà il Capo V bis del D.Lgs. n. 81/2015.
Con sentenza n. 3570/2020 del 24/11/2020 il Tribunale di Palermo, GdL Dr.ssa Marino, ha statuito, in considerazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dalla giurisprudenza (anche straniera, in virtù della natura internazionale delle piattaforme digitali e del lavoro svolto mediante le stesse) e dalla Suprema Corte di Cassazione, che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve valutarsi sulla scorta del concreto atteggiarsi del medesimo e non della sua formale qualificazione. Il Giudice ha , a tal proposito, affermato: “In sostanza, quindi, al di là dell’apparente e dichiarata (in contratto) libertà del rider di scegliere i tempi di lavoro e se rendere o meno la prestazione, l’organizzazione del lavoro operata in modo esclusivo dalla convenuta sulla piattaforma digitale nella propria disponibilità si traduce, oltre che nell’integrazione del presupposto della eteroorganizzazione, anche nella messa a disposizione del datore di lavoro da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative per consistenti periodi temporali (peraltro non retribuiti) e nell’esercizio da parte della convenuta di poteri di direzione e controllo, oltre che di natura latamente disciplinare, che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie del lavoro subordinato ex art. 2094 cc”. Il Giudice Marino ha, infine, ritenuto, sulla scorta della Circolare del Ministero del Lavoro del 19/11/2020, l’inapplicabilità al rapporto di lavoro subordinato della disciplina prevista dall’art. 47 ter dlg.vo 81/2015, norma finalizzata a regolamentare i casi residuali di lavoro occasionale dei riders reso nelle forme del lavoro autonomo.

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