FLASH NEWS Diritti e Leggi – DICEMBRE 2020

A cura di Avv. Daniela Messina

FAMIGLIA

  • Assegno divorzile e nuova convivenza: revoca?
    Con ordinanza 15 settembre – 16 ottobre 2020, n. 22604 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui l’ex coniuge che percepisce l’assegno divorzile, che abbia intrapreso una convivenza more uxorio con altra persona, caratterizzata dai connotati di stabilita’ e continuita’ (dando vita alla c.d. famiglia di fatto), perde il diritto all’assegno di cui all’art. 5 comma 6 L. 898/70.
  • Depressione per infedeltà del coniuge e risarcimento del danno
    Con ordinanza n. 26383 del 19 novembre 2020 la Corte di Cassazione ha indicato gli indici in base ai quali l’infedeltà del coniuge può giustificare il risarcimento dei danni morali in favore dell’altro coniuge, a prescindere da una pronuncia di addebito. In particolare, ha posto l’attenzione sul dovere di fedeltà derivante dal matrimonio e le implicazioni della sua violazione: il risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059 c.c. prescinde dalla pronuncia di addebito qualora la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione del diritto della salute o all’onore o alla dignità personale
  • Pensione di reversibilità: criteri di ripartizione tra prima e seconda moglie del de cuius
    Con ordinanza n. 25656 del 13 novembre 2020, la Corte di Cassazione si è occupata dei criteri che devono essere utilizzati nel ripartire la quota della pensione di reversibilità spettante alla prima e alla seconda moglie del de cuius. L’ex coniuge titolare di assegno divorzile, che non abbia contratto nuovo vincolo di coniugio, ha, infatti, diritto ad una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge, pur se questi si fosse nel frattempo risposato. La ripartizione in quote della pensione di reversibilità tra la prima e la seconda moglie viene effettuata dal Tribunale, in primo luogo, in base alla durata dei rispettivi matrimoni; il giudice, sulla base della propria discrezionalità, può peraltro applicare ulteriori correttivi, quali la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, l’ammontare dell’assegno divorzile goduto dal coniuge divorziato prima della morte dell’ex coniuge, le condizioni economiche dei due ex coniugi.

CONDOMINIO

  • Omessa trasmissione anticipata del rendiconto condominiale e invalidità della delibera
    Con sentenza n. 27302 del 30 novembre 2020 la Corte di Cassazione ha chiarito che il mancato invio del rendiconto in via anticipata rispetto all’assemblea convocata per la sua approvazione, laddove previsto da clausola del regolamento di condominio, dà diritto al condomino assente o dissenziente di impugnare la delibera perché contraria ad una clausola del regolamento e come tale annullabile nelle forme e nei termini previsti dall’art. 1137 cc.
  • Assemblee condominiali in modalità videoconferenza
    Con la pubblicazione in G.U. del 3 dicembre della Legge n. 159/2020 di conversione del DL 125/2020, all’articolo 66, sesto comma, disp.att.cc, le parole: «di tutti i condomini» sono state sostituite da: «della maggioranza dei condomini». Pertanto, a far data dal 4 dicembre, per la partecipazione all’assemblea in modalità di videoconferenza è sufficiente il consenso della maggioranza dei condomini (ovvero, la maggioranza dei partecipanti al condominio, calcolata per teste, indipendentemente dal valore millesimale delle singole proprietà).

LAVORO

  • Tutela dei riders

Con la circolare n. 17 del 19 novembre 2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inteso chiarire le tutele in materia di lavoro riconosciute ai ciclo-fattorini delle piattaforme digitali (cd. riders). La disciplina è quella dettata dal Jobs Act (D. Lgs. n. 81/2015) come modificato dalla legge n. 128/2019. La tutela è differenziata a seconda che la fattispecie sia riconducibile a collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata o a lavoro autonomo occasionale, fatta salva, nella ricorrenza dei presupposti, l’applicabilità della fattispecie di lavoro subordinato. Qualora l’attività del riders si svolga in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile la previsione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 con applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo). In mancanza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal suddetto articolo 2, si applicherà il Capo V bis del D.Lgs. n. 81/2015.
Con sentenza n. 3570/2020 del 24/11/2020 il Tribunale di Palermo, GdL Dr.ssa Marino, ha statuito, in considerazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dalla giurisprudenza (anche straniera, in virtù della natura internazionale delle piattaforme digitali e del lavoro svolto mediante le stesse) e dalla Suprema Corte di Cassazione, che la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve valutarsi sulla scorta del concreto atteggiarsi del medesimo e non della sua formale qualificazione. Il Giudice ha , a tal proposito, affermato: “In sostanza, quindi, al di là dell’apparente e dichiarata (in contratto) libertà del rider di scegliere i tempi di lavoro e se rendere o meno la prestazione, l’organizzazione del lavoro operata in modo esclusivo dalla convenuta sulla piattaforma digitale nella propria disponibilità si traduce, oltre che nell’integrazione del presupposto della eteroorganizzazione, anche nella messa a disposizione del datore di lavoro da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative per consistenti periodi temporali (peraltro non retribuiti) e nell’esercizio da parte della convenuta di poteri di direzione e controllo, oltre che di natura latamente disciplinare, che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie del lavoro subordinato ex art. 2094 cc”. Il Giudice Marino ha, infine, ritenuto, sulla scorta della Circolare del Ministero del Lavoro del 19/11/2020, l’inapplicabilità al rapporto di lavoro subordinato della disciplina prevista dall’art. 47 ter dlg.vo 81/2015, norma finalizzata a regolamentare i casi residuali di lavoro occasionale dei riders reso nelle forme del lavoro autonomo.

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L’Avvocato Civilista Daniela Messina è a disposizione per approfondimenti o pareri legali su casi specifici. Si potrà prendere contatto con lo Studio Legale mediante il semplice invio di una e-mail all’indirizzo info@avvocatodanielamessina.it o anche compilando l’apposito form nella sezione Richiesta di contatto.

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Avv. Daniela Messina

Avvocato civilista, del lavoro e divorzista

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