Rilascio immobile: tutela locatore
Locazione scaduta: tutela del locatore e rilascio dell’immobile
La scadenza del contratto di locazione non coincide sempre con il rilascio immobile.
La restituzione dell’immobile può richiedere ulteriori passaggi procedurali.
Può accadere che il proprietario abbia comunicato regolarmente la disdetta, manifestando la volontà di non rinnovare il contratto, ma che l’inquilino continui a occupare l’appartamento, il negozio o gli altri locali locati, senza riconsegnare le chiavi.
In queste situazioni, il conduttore può continuare a versare la somma che pagava durante il contratto, mentre il locatore si trova nell’impossibilità di rientrare nella disponibilità del proprio immobile.
Il pagamento delle somme precedentemente pattuite non significa necessariamente che il contratto di locazione sia stato rinnovato.
La questione deve essere valutata considerando la tipologia di contratto, la sua durata, la validità della disdetta e il comportamento tenuto dalle parti dopo la scadenza.
Lo Studio Legale Avv. Daniela Messina opera nei Fori di Torino e Ivrea e sull’intero territorio nazionale, presta assistenza nella tutela dei diritti del locatore, valutando le specifiche circostanze del contratto e le azioni più opportune.
Se il tuo inquilino continua a occupare l’immobile dopo la scadenza del contratto, è importante verificare tempestivamente quali strumenti legali possono essere utilizzati per ottenere il rilascio e recuperare le somme dovute.
Contatta lo Studio Legale Avv. Daniela Messina per una valutazione della tua situazione.
Il locatore può avere diritto di ottenere:
- il rilascio dell’immobile;
- il pagamento dell’indennità per la mancata restituzione;
- il risarcimento dell’eventuale maggior danno;
- il recupero delle spese giudiziali e delle somme dovute.
Vediamo quali sono le tutele previste dalla legge e quali azioni giudiziarie possono essere intraprese.
1. Contratto di locazione scaduto: quando il locatore può chiedere il rilascio dell’immobile?
Il primo aspetto da verificare è se il contratto sia effettivamente cessato.
Non tutte le scadenze contrattuali determinano automaticamente la fine della locazione.
Occorre distinguere:
- la scadenza del termine inizialmente previsto nel contratto;
- la prima scadenza legale;
- la seconda scadenza;
- le successive scadenze;
- la cessazione del contratto per effetto di una disdetta validamente comunicata.
Nelle locazioni abitative e commerciali soggette alla disciplina speciale, infatti, il contratto può rinnovarsi automaticamente se non viene comunicata una disdetta efficace.
La semplice indicazione di una data di scadenza nel contratto non è quindi sempre sufficiente per ottenere la restituzione dell’immobile.
Locazione abitativa: contratto 4+4 e 3+2
Per le locazioni abitative a canone libero, disciplinate dall’art. 2, comma 1, della legge n. 431/1998, la durata ordinaria è di quattro anni, con rinnovo automatico per ulteriori quattro anni.
Il contratto viene comunemente definito 4+4.
Alla prima scadenza, il locatore non può generalmente impedire il rinnovo soltanto perché desidera recuperare l’immobile.
Il diniego di rinnovo è consentito esclusivamente nei casi previsti dall’art. 3 della legge n. 431/1998, tra cui:
- destinazione dell’immobile ad abitazione propria o di determinati familiari;
- destinazione dell’immobile a specifiche attività proprie o familiari;
- esecuzione di determinati interventi edilizi;
- vendita dell’immobile nei presupposti previsti dalla legge.
La disdetta deve essere comunicata con il preavviso previsto, normalmente almeno sei mesi prima della scadenza, e deve indicare specificamente il motivo legale del diniego.
Per i contratti a canone concordato, comunemente denominati 3+2, la disciplina è diversa.
Alla prima scadenza, il contratto si proroga normalmente per due anni, salvo che il locatore eserciti validamente il diniego di rinnovo per uno dei motivi previsti dalla legge.
Alla successiva scadenza, ciascuna parte può attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo, mediante comunicazione da inviare almeno sei mesi prima.
In mancanza di una comunicazione efficace, il contratto può rinnovarsi automaticamente.
Locazione commerciale: contratto 6+6 e 9+9
Per le locazioni commerciali disciplinate dalla legge n. 392/1978, la durata ordinaria è:
- sei anni per le attività industriali, commerciali, artigianali e professionali;
- nove anni per le attività alberghiere e assimilate.
Il contratto si rinnova normalmente per un ulteriore periodo di sei o nove anni, salvo disdetta.
Alla prima scadenza, il locatore può negare il rinnovo soltanto nei casi tassativamente previsti dall’art. 29 della legge n. 392/1978.
La disdetta deve essere comunicata con il preavviso previsto dalla legge, normalmente:
- dodici mesi per le locazioni commerciali ordinarie;
- diciotto mesi per le locazioni alberghiere.
La comunicazione deve indicare, a pena di nullità, il motivo legale sul quale si fonda il diniego di rinnovo.
Alla seconda scadenza, invece, il locatore può normalmente comunicare la volontà di non rinnovare il contratto senza dover indicare uno dei motivi tassativi previsti per la prima scadenza.
La disdetta deve comunque rispettare il termine legale di preavviso.
Attenzione: una disdetta comunicata alla prima scadenza senza un valido motivo legale non determina necessariamente la cessazione del contratto. In tal caso, il rapporto può proseguire per il periodo di rinnovo previsto dalla legge.
Prima di avviare un procedimento di rilascio, è quindi fondamentale verificare che la disdetta sia valida ed efficace.
2. Inquilino che continua a occupare l’immobile dopo la scadenza
Quando il contratto è effettivamente cessato, il conduttore è tenuto a restituire l’immobile al locatore.
L’art. 1590 c.c. stabilisce che il conduttore deve restituire la cosa locata nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall’uso conforme al contratto.
L’art. 1591 c.c. disciplina invece il caso in cui il conduttore non restituisca tempestivamente l’immobile.
La norma prevede: “Il conduttore in mora è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.”
Ne deriva che, una volta cessato il contratto, il locatore può chiedere il pagamento di una somma per il periodo durante il quale l’immobile continua a essere occupato.
Questa somma viene generalmente definita indennità di occupazione o indennità per mancata restituzione dell’immobile.
La sua funzione è compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene.
Il diritto all’indennità non presuppone necessariamente che il locatore abbia già dimostrato un danno ulteriore rispetto alla mancata restituzione.
Il maggior danno, invece, deve essere specificamente allegato e provato.
Ad esempio, il locatore potrebbe dimostrare che:
- aveva già individuato un nuovo conduttore;
- aveva concordato una nuova locazione a un canone superiore;
- non ha potuto consegnare l’immobile al nuovo inquilino;
- ha perso una concreta opportunità di locazione;
- ha sostenuto ulteriori spese direttamente conseguenti alla mancata restituzione.
Il risarcimento del maggior danno non è automatico e deve essere valutato in relazione alle circostanze concrete.
3. L’inquilino continua a pagare il vecchio canone: il contratto si rinnova?
Una delle situazioni più frequenti è quella in cui il locatore ha comunicato la disdetta, ma il conduttore continua a versare ogni mese la somma precedentemente pattuita.
Il proprietario, magari per evitare contestazioni o semplicemente perché il pagamento viene effettuato automaticamente, continua a ricevere il denaro.
È possibile che il locatore si chieda:
Se accetto il pagamento dopo la scadenza, significa che ho rinnovato il contratto?
La risposta è: non necessariamente.
L’art. 1597 c.c. disciplina la rinnovazione tacita della locazione.
In generale, la permanenza del conduttore nell’immobile dopo la scadenza, accompagnata dalla mancanza di una volontà contraria del locatore, può determinare una rinnovazione tacita del rapporto.
Tuttavia, quando il locatore ha già manifestato chiaramente la volontà di non rinnovare il contratto, la situazione è diversa.
La Cassazione ha precisato che la rinnovazione tacita non può essere desunta dalla sola permanenza del conduttore nell’immobile, né dal semplice pagamento e dalla conseguente accettazione dei canoni.
Occorre un comportamento positivo e inequivoco del locatore, incompatibile con la precedente volontà di cessazione del rapporto.
In particolare, Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11018, ha ribadito che la semplice accettazione dei canoni dopo la scadenza non è sufficiente a dimostrare la rinnovazione tacita quando il locatore abbia già manifestato la volontà di porre fine alla locazione.
Lo stesso principio è stato richiamato da successive pronunce.
Ne consegue che:
- la permanenza del conduttore nell’immobile non determina automaticamente il rinnovo;
- il pagamento delle somme precedentemente pattuite non determina automaticamente il rinnovo;
- la semplice accettazione dei pagamenti da parte del locatore non determina automaticamente il rinnovo;
- un comportamento successivo del locatore, chiaramente incompatibile con la precedente disdetta, può invece essere valutato come manifestazione di una nuova volontà di proseguire il rapporto.
La valutazione deve essere effettuata considerando tutti gli elementi del caso concreto.
4. Il locatore può continuare a ricevere i pagamenti senza rinunciare alla disdetta?
Sì.
Il locatore può ricevere le somme versate dal conduttore senza necessariamente rinunciare alla disdetta.
La ragione è che, dopo la cessazione del contratto, il conduttore può essere comunque obbligato a corrispondere una somma per la mancata restituzione dell’immobile.
L’art. 1591 c.c. consente infatti al locatore di pretendere il corrispettivo convenuto fino alla restituzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
Il pagamento può quindi essere ricevuto a titolo di indennità di occupazione, anziché come canone dovuto in forza di un contratto ancora vigente.
La distinzione è particolarmente importante perché il locatore può avere interesse a:
- ottenere il pagamento delle somme dovute;
- evitare che il conduttore accumuli ulteriori debiti;
- mantenere ferma la volontà di recuperare l’immobile;
- evitare che il comportamento successivo venga interpretato come accettazione di un nuovo rapporto.
È necessario comunicare formalmente che il pagamento non è più un canone?
È opportuno.
La legge non impone, in via generale, una specifica comunicazione formale per ogni pagamento ricevuto dopo la cessazione della locazione.
Tuttavia, una comunicazione scritta è fortemente consigliabile per chiarire la posizione del locatore e ridurre il rischio di contestazioni.
Il proprietario dovrebbe comunicare al conduttore che:
- il contratto è cessato alla data indicata;
- la disdetta resta efficace;
- la permanenza nell’immobile non è autorizzata;
- le somme ricevute dopo la cessazione sono imputate a indennità per mancata restituzione;
- l’accettazione dei pagamenti non costituisce rinnovo del contratto;
- resta ferma la richiesta di rilascio dell’immobile;
- il locatore si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La comunicazione può essere effettuata mediante PEC, se disponibile, oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
È preferibile utilizzare una comunicazione formalmente chiara, evitando formulazioni ambigue come “canone per il mese successivo” o “rinnovo provvisorio”.
Il locatore può cambiare unilateralmente l’imputazione dei pagamenti?
Occorre distinguere due situazioni.
Prima situazione: il contratto è cessato e le somme sono dovute per occupazione senza titolo.
In questo caso, il locatore può dichiarare che i pagamenti ricevuti sono imputati all’indennità prevista dall’art. 1591 c.c.
La comunicazione non costituisce una modifica unilaterale di un contratto ancora vigente, ma chiarisce la natura delle somme dovute dopo la cessazione del rapporto.
È comunque opportuno che tale imputazione sia comunicata formalmente al conduttore.
Seconda situazione: il contratto è ancora vigente oppure il locatore ha consentito un rinnovo.
In questo caso, il proprietario non può semplicemente decidere che il canone contrattualmente dovuto venga trasformato in una diversa obbligazione, ignorando il rapporto ancora esistente.
La qualificazione delle somme dipende dalla situazione giuridica effettiva e non soltanto dalla dicitura utilizzata dal locatore.
Inoltre, l’imputazione dei pagamenti deve rispettare le regole generali degli arti. 1193 e seguenti c.c.
Se il debitore indica al momento del pagamento quale debito intende soddisfare, l’imputazione deve essere valutata alla luce di tale dichiarazione e delle regole applicabili.
Se il pagamento è già stato accettato e imputato a un determinato debito, il locatore non dovrebbe presumere di poter modificarne successivamente la destinazione in modo unilaterale.
La soluzione più prudente consiste quindi nel comunicare preventivamente al conduttore la natura delle somme richieste e nell’indicare espressamente, nelle successive ricevute, che si tratta di indennità di occupazione.
5. Come deve comportarsi il locatore dopo la scadenza?
Quando il contratto è cessato e l’inquilino non restituisce l’immobile, il locatore dovrebbe evitare di limitarsi a ricevere i pagamenti mensili.
È importante adottare una condotta coerente con la volontà di recuperare il bene.
In particolare, è consigliabile:
- conservare la comunicazione di disdetta e la prova della sua ricezione;
- verificare la data effettiva di cessazione del contratto;
- inviare una richiesta formale di rilascio;
- indicare che le somme successive sono richieste a titolo di indennità;
- chiedere la restituzione delle chiavi;
- documentare eventuali danni e ulteriori pregiudizi;
- valutare tempestivamente l’avvio dell’azione giudiziaria.
La mancata restituzione dell’immobile non dovrebbe essere gestita attraverso accordi informali o mediante una prolungata tolleranza della permanenza del conduttore.
Una situazione protratta nel tempo può infatti rendere più complessa la ricostruzione della volontà delle parti.
6. Quale azione giudiziaria deve avviare il locatore?
Quando il contratto è cessato e il conduttore non restituisce l’immobile, il locatore può ricorrere alle procedure giudiziarie previste dal codice di procedura civile.
La scelta dipende dalla situazione concreta.
Intimazione di licenza per finita locazione
Se il contratto è ancora in corso, ma il locatore vuole ottenere il rilascio alla scadenza, può essere utilizzata l’intimazione di licenza per finita locazione, prevista dall’art. 657 c.p.c.
Questa procedura consente di chiedere un provvedimento di rilascio con riferimento alla scadenza del contratto.
È particolarmente utile quando il locatore vuole prevenire il protrarsi dell’occupazione oltre la data di cessazione.
Intimazione di sfratto per finita locazione
Se il contratto è già scaduto e il conduttore non ha restituito l’immobile, il locatore può promuovere l’intimazione di sfratto per finita locazione, prevista dall’art. 657 c.p.c.
La procedura consente di chiedere al giudice:
- di accertare la cessazione del rapporto;
- di ordinare il rilascio dell’immobile;
- di fissare la data per l’esecuzione.
La domanda deve essere fondata sulla validità della scadenza e sull’assenza di un rinnovo efficace.
Il locatore dovrà quindi dimostrare, tra l’altro, la conclusione del contratto e l’efficacia della disdetta, quando necessaria.
Esecuzione forzata per il rilascio
Se il conduttore non libera spontaneamente l’immobile, il locatore può procedere all’esecuzione forzata per il rilascio, sulla base di un titolo esecutivo.
L’esecuzione è disciplinata dagli arti. 605 e seguenti c.p.c.
Il procedimento prevede, in particolare, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto per il rilascio, secondo le disposizioni applicabili.
Successivamente, l’ufficiale giudiziario può procedere alle attività necessarie per ottenere la restituzione dell’immobile.
Il locatore non può sostituirsi autonomamente all’ufficiale giudiziario.
Non è quindi consentito, ad esempio:
- cambiare unilateralmente la serratura;
- impedire al conduttore di accedere ai locali;
- rimuovere autonomamente i beni dell’inquilino;
- interrompere le utenze per costringerlo a lasciare l’immobile.
Il rilascio deve avvenire attraverso le procedure previste dalla legge.
7. Il locatore può chiedere anche il pagamento dell’indennità di occupazione?
Sì.
L’azione per il rilascio può essere accompagnata dalla richiesta di pagamento delle somme dovute per la mancata restituzione.
L’art. 1591 c.c. costituisce il riferimento principale.
Il locatore può chiedere:
- le somme maturate fino alla restituzione;
- gli eventuali importi non ancora pagati;
- il risarcimento del maggior danno, se provato.
La domanda di pagamento può essere proposta insieme alla domanda di rilascio, quando ne ricorrono i presupposti processuali, oppure attraverso un distinto procedimento.
La possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo deve essere valutata in relazione alla documentazione disponibile e alla natura del credito.
È importante distinguere il credito derivante dal contratto, quando ancora vigente, dal credito per indennità di occupazione maturato dopo la cessazione.
La documentazione dovrebbe consentire di ricostruire:
- la data di cessazione del contratto;
- il periodo di occupazione successivo;
- l’importo mensile richiesto;
- i pagamenti effettuati;
- il saldo residuo;
- gli eventuali danni ulteriori.
8. Il locatore può chiedere un’indennità superiore al precedente canone?
L’art. 1591 c.c. prevede il pagamento del corrispettivo convenuto fino alla restituzione dell’immobile, salvo il risarcimento del maggior danno.
Il riferimento al corrispettivo convenuto costituisce quindi il criterio di base per determinare l’indennità.
Il locatore può chiedere un importo maggiore quando dimostra che la mancata restituzione ha causato un pregiudizio ulteriore.
Ad esempio, potrebbe essere rilevante:
- la perdita di una nuova locazione già concordata;
- l’impossibilità di utilizzare direttamente l’immobile;
- la perdita di un’opportunità concreta di vendita;
- ulteriori spese sostenute a causa dell’occupazione.
Non è invece sufficiente affermare genericamente che il mercato immobiliare è aumentato o che il precedente canone era inferiore a quello attuale.
Il maggior danno deve essere dimostrato.
La quantificazione può richiedere documentazione contrattuale, comunicazioni con potenziali nuovi conduttori, prove delle trattative e altri elementi idonei.
9. Cosa succede se il locatore ha accettato per mesi i pagamenti dopo la disdetta?
L’accettazione prolungata dei pagamenti può essere un elemento di valutazione, ma non determina automaticamente la rinnovazione del contratto.
La Cassazione ha chiarito che la rinnovazione tacita richiede una volontà concorde delle parti, desumibile da comportamenti inequivoci.
Se il locatore aveva già comunicato la disdetta, la semplice ricezione delle somme può essere compatibile con la richiesta di indennità per mancata restituzione.
Tuttavia, il rischio di contestazioni aumenta quando il locatore:
- continua a emettere ricevute indicando espressamente il canone;
- comunica al conduttore che il contratto prosegue;
- concorda nuove condizioni;
- accetta una nuova durata;
- compie altri comportamenti incompatibili con la cessazione del rapporto.
In questi casi, la situazione deve essere valutata attentamente.
La comunicazione formale dell’imputazione delle somme a indennità di occupazione è quindi una misura prudenziale importante.
10. Esempio pratico: disdetta regolare, inquilino ancora nell’immobile e pagamento mensile
Si consideri il caso di un contratto di locazione abitativa regolarmente cessato.
Il locatore ha comunicato la disdetta nei termini previsti e il contratto non si è rinnovato.
Alla scadenza, il conduttore non restituisce l’immobile.
Continua però a versare ogni mese la somma di 800 euro, corrispondente al precedente canone.
Il locatore riceve i pagamenti, ma intende recuperare l’appartamento.
In questa situazione, il proprietario dovrebbe:
- verificare la validità della disdetta;
- comunicare formalmente la cessazione del contratto;
- precisare che i pagamenti successivi sono imputati a indennità di occupazione;
- richiedere il rilascio dell’immobile;
- avviare l’azione giudiziaria per finita locazione, se il conduttore non restituisce spontaneamente il bene.
Il pagamento di 800 euro mensili può essere utilizzato come riferimento per l’indennità prevista dall’art. 1591 c.c.
Se il locatore dimostra un danno ulteriore, potrà chiedere anche il relativo risarcimento.
La ricezione dei pagamenti, da sola, non significa che il contratto sia stato rinnovato.
11. Perché è importante rivolgersi a un avvocato prima di avviare lo sfratto?
La tutela del locatore richiede un’attenta verifica della situazione contrattuale.
Una disdetta invalida, una comunicazione tardiva o un comportamento successivo ambiguo possono incidere sulla possibilità di ottenere il rilascio dell’immobile.
Anche la scelta della procedura giudiziaria deve essere effettuata correttamente.
Occorre valutare:
- se il contratto è effettivamente cessato;
- se la disdetta è valida;
- se si tratta di prima o seconda scadenza;
- se il rapporto è abitativo o commerciale;
- se il conduttore ha diritto a un rinnovo;
- se è possibile chiedere lo sfratto per finita locazione;
- se sussistono i presupposti per il recupero delle somme;
- se è necessario richiedere il risarcimento del maggior danno.
Un’assistenza legale tempestiva consente di individuare la strategia più appropriata e di evitare che la situazione si protragga inutilmente.
Avvocato per sfratto e recupero dell’immobile a Torino e Ivrea
Lo Studio Legale Avv. Daniela Messina offre assistenza ai proprietari di immobili nella gestione delle controversie in materia di locazione abitativa e commerciale.
L’attività di assistenza può riguardare:
- verifica della validità della disdetta;
- valutazione della prima e della seconda scadenza;
- predisposizione di diffide per il rilascio;
- richiesta di indennità di occupazione;
- recupero dei canoni e delle somme dovute;
- intimazione di sfratto per finita locazione;
- sfratto per morosità;
- procedimenti giudiziari per il rilascio;
- esecuzione forzata;
- risarcimento dei danni derivanti dalla mancata restituzione.
Lo Studio opera nei Fori di Torino e Ivrea e sull’intero territorio nazionale, presta assistenza nella tutela dei diritti del locatore, valutando le specifiche circostanze del contratto e le azioni più opportune.
Se il tuo inquilino continua a occupare l’immobile dopo la scadenza del contratto, è importante verificare tempestivamente quali strumenti legali possono essere utilizzati per ottenere il rilascio e recuperare le somme dovute.
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FAQ – Domande frequenti sulla locazione scaduta
Il contratto di locazione è scaduto, ma l’inquilino non lascia l’immobile. Cosa posso fare?
Se il contratto è effettivamente cessato, il locatore può chiedere il rilascio dell’immobile e il pagamento dell’indennità per mancata restituzione.
Se il conduttore non restituisce spontaneamente il bene, è possibile avviare un procedimento giudiziario per finita locazione e successivamente procedere all’esecuzione forzata.
Se l’inquilino continua a pagare il canone dopo la disdetta, il contratto si rinnova?
Non necessariamente.
La semplice permanenza del conduttore e l’accettazione dei pagamenti non determinano automaticamente la rinnovazione tacita quando il locatore ha già manifestato la volontà di cessare il rapporto.
Occorre verificare se siano intervenuti ulteriori comportamenti incompatibili con la precedente disdetta.
Posso accettare il pagamento dell’inquilino senza rinunciare allo sfratto?
Sì.
Il locatore può ricevere le somme dovute per il periodo di occupazione successivo alla cessazione del contratto, senza necessariamente rinunciare alla richiesta di rilascio.
È opportuno chiarire formalmente che i pagamenti sono ricevuti a titolo di indennità di occupazione e non come canoni di un contratto rinnovato.
Devo inviare una PEC per trasformare il canone in indennità di occupazione?
Non esiste un obbligo generale di inviare una specifica PEC per ogni pagamento successivo alla cessazione.
Tuttavia, una comunicazione formale è fortemente consigliabile per chiarire la natura delle somme e mantenere ferma la volontà di ottenere il rilascio.
La comunicazione dovrebbe essere inviata tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno.
Posso aumentare l’indennità di occupazione rispetto al precedente canone?
Il locatore può chiedere il corrispettivo convenuto fino alla restituzione, ai sensi dell’art. 1591 c.c.
Può inoltre chiedere il risarcimento del maggior danno, ma deve dimostrare che la mancata restituzione ha causato un pregiudizio ulteriore.
L’aumento non è quindi automatico.
Quale sfratto devo avviare se il contratto è scaduto?
Se il contratto è cessato e il conduttore non restituisce l’immobile, può essere avviata l’intimazione di sfratto per finita locazione.
Se il contratto è ancora in corso e si vuole ottenere il rilascio alla scadenza, può essere valutata la licenza per finita locazione.
La scelta dipende dalla situazione contrattuale e dalla data in cui viene avviato il procedimento.
Alla prima scadenza il locatore può sempre chiedere il rilascio?
No.
Nelle locazioni abitative 4+4 e 3+2, il locatore deve rispettare le condizioni previste dalla legge per negare il rinnovo alla prima scadenza.
Anche nelle locazioni commerciali, il diniego di rinnovo alla prima scadenza è consentito soltanto nei casi previsti dall’art. 29 della legge n. 392/1978.
Alla seconda scadenza posso comunicare che non voglio rinnovare il contratto?
In generale, sì.
Alla seconda scadenza, sia nelle locazioni abitative sia in quelle commerciali, il locatore può normalmente comunicare la volontà di non rinnovare il rapporto, rispettando il preavviso previsto dalla legge.
Occorre comunque verificare la disciplina applicabile al contratto specifico.
Se l’inquilino non paga l’indennità di occupazione, posso chiedere un decreto ingiuntivo?
La possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo deve essere valutata in relazione alla natura del credito e alla documentazione disponibile.
È necessario verificare se le somme richieste siano canoni contrattuali, indennità di occupazione o risarcimento del danno.
La documentazione deve consentire di dimostrare il credito e il relativo importo.
Il locatore può cambiare la serratura se l’inquilino non restituisce l’immobile?
No.
Il proprietario non può procedere autonomamente al rilascio forzato dell’immobile.
Deve utilizzare le procedure giudiziarie e l’esecuzione forzata previste dalla legge.
Cambiare la serratura, rimuovere i beni del conduttore o impedirgli l’accesso senza un titolo legittimo può esporre il locatore a ulteriori contestazioni.
Il locatore commerciale può chiedere anche l’indennità per perdita dell’avviamento?
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge, il conduttore commerciale può avere diritto all’indennità per perdita dell’avviamento.
Tale diritto è distinto dall’indennità di occupazione prevista dall’art. 1591 c.c.
La cessazione del contratto e la richiesta di rilascio devono quindi essere valutate anche considerando gli eventuali diritti economici del conduttore.
Riferimenti normativi principali
- Codice civile: arti. 1193 e seguenti, 1590, 1591 e 1597.
- Codice di procedura civile: arti. 605 e seguenti, 657 e 658.
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431: arti. 2 e 3.
- Legge 27 luglio 1978, n. 392: arti. 27, 28, 29, 34 e seguenti.
Giurisprudenza
Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2011, n. 11018: la rinnovazione tacita della locazione non può essere desunta dalla sola permanenza del conduttore nell’immobile o dalla semplice accettazione dei canoni dopo la scadenza, quando il locatore abbia già manifestato la volontà di porre fine al rapporto.
Nota: la presente pagina ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione della documentazione contrattuale e delle circostanze del singolo caso.

