Il trasferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda nell’ambito di una procedura di regolazione della crisi d’impresa può avere conseguenze rilevanti per i lavoratori, soprattutto in relazione alla conservazione del rapporto di lavoro, al trattamento di fine rapporto (TFR), alla responsabilità del cedente e del cessionario e all’intervento del Fondo di Garanzia INPS.
La disciplina applicabile non è sempre la stessa. Occorre distinguere il trasferimento d’azienda ordinario, regolato dall’art. 2112 c.c., dalle ipotesi disciplinate dall’art. 47 della legge n. 428/1990, come modificato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII).
La corretta individuazione del regime giuridico è fondamentale per comprendere:
- se il rapporto di lavoro prosegue con il soggetto che acquisisce l’azienda;
- chi è tenuto a pagare il TFR maturato prima del trasferimento;
- se il lavoratore può agire nei confronti del cedente e del cessionario;
- quando il TFR diventa esigibile;
- se e a quali condizioni può intervenire il Fondo di Garanzia INPS;
- quali effetti derivano dalla successiva apertura della liquidazione giudiziale.
Lo Studio Legale Avv. Daniela Messina, con attività a Torino e Ivrea, offre assistenza nella valutazione dei crediti di lavoro, del TFR e delle tutele previste in caso di trasferimento d’azienda nell’ambito della crisi d’impresa, anche ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati e delle eventuali azioni da intraprendere.
Trasferimento d’azienda e art. 2112 c.c.: la regola generale
In caso di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda, compreso l’affitto del ramo di azienda, l’art. 2112 c.c. prevede, in linea generale, che il rapporto di lavoro prosegua con il cessionario, senza soluzione di continuità.
Il trasferimento non costituisce, di per sé, motivo di licenziamento.
Il lavoratore conserva i diritti derivanti dal rapporto di lavoro e il passaggio dell’azienda non comporta automaticamente la liquidazione del TFR.
Responsabilità solidale per i crediti anteriori al trasferimento
L’art. 2112, secondo comma, c.c. stabilisce che il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento.
La responsabilità solidale riguarda, nei limiti previsti dalla legge, anche il TFR maturato prima del passaggio dell’azienda.
In presenza di un trasferimento ordinario, quindi, il lavoratore può avere diritto di rivolgersi al cessionario per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, anche per la parte maturata durante il precedente rapporto con il cedente.
La responsabilità solidale deve tuttavia essere valutata considerando:
- la data effettiva del trasferimento;
- il soggetto che era datore di lavoro prima del passaggio;
- il soggetto che ha assunto la titolarità del rapporto;
- la data in cui il TFR è diventato esigibile;
- l’eventuale apertura di una procedura concorsuale;
- la presenza di accordi individuali o collettivi.
Il TFR non diventa automaticamente esigibile al trasferimento
Nel trasferimento ordinario, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario.
Di conseguenza, il TFR maturato prima del trasferimento non diventa automaticamente esigibile per il solo fatto che l’azienda è stata ceduta.
Il trattamento di fine rapporto viene normalmente liquidato alla cessazione del rapporto, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.
Questo principio è particolarmente importante quando, dopo il trasferimento, il precedente datore di lavoro entra in liquidazione giudiziale.
La successiva insolvenza del cedente non comporta, da sola, che il TFR diventi immediatamente pagabile dal Fondo di Garanzia INPS.
Trasferimento d’azienda nell’ambito del Codice della crisi
Quando il trasferimento riguarda un’impresa in crisi o insolvente, occorre verificare se ricorrono i presupposti di applicazione dell’art. 47 della legge n. 428/1990.
La disposizione distingue diverse situazioni, che non possono essere trattate come equivalenti.
In particolare, è necessario verificare se il trasferimento avvenga:
- nell’ambito di una procedura di concordato preventivo in continuità indiretta;
- nell’ambito di un concordato preventivo liquidatorio;
- nell’ambito della liquidazione giudiziale;
- nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa;
- durante una composizione negoziata della crisi;
- nell’ambito di un affitto d’azienda seguito da eventuale retrocessione.
La disciplina applicabile dipende dalla procedura concretamente utilizzata, dal momento in cui è intervenuto il trasferimento e dalla situazione del rapporto di lavoro.
Art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990: trasferimento in continuità
L’art. 47, comma 4-bis, disciplina specifiche ipotesi di trasferimento d’azienda nell’ambito di procedure di regolazione della crisi.
La disposizione riguarda, tra l’altro, il trasferimento effettuato nell’ambito di un concordato preventivo in continuità indiretta, quando il trasferimento avviene successivamente all’apertura della procedura, nonché determinate ipotesi di accordi di ristrutturazione dei debiti non liquidatori.
In queste situazioni possono essere raggiunti accordi collettivi che modificano le condizioni di lavoro, nei limiti previsti dalla legge.
La disposizione, tuttavia, non comporta automaticamente l’applicazione del regime speciale previsto dal comma 5-bis per il pagamento immediato del TFR.
Occorre quindi distinguere la possibilità di modificare le condizioni di lavoro dalla disciplina dell’esigibilità del trattamento di fine rapporto.
Il fatto che il trasferimento sia avvenuto nell’ambito di una procedura concorsuale non è sufficiente, da solo, a determinare l’immediata liquidazione del TFR.
Art. 47, comma 5, legge n. 428/1990: trasferimento in caso di liquidazione giudiziale
Una disciplina specifica è prevista dall’art. 47, comma 5, per i trasferimenti che riguardano imprese nei cui confronti sia stata aperta:
- la liquidazione giudiziale;
- una procedura di concordato preventivo liquidatorio;
- la liquidazione coatta amministrativa;
quando non sia stata disposta la continuazione dell’attività d’impresa oppure questa sia cessata.
In tali ipotesi, la legge consente una disciplina particolare dei rapporti di lavoro.
Il trasferimento dei rapporti può avvenire con accordi collettivi che prevedano deroghe alle disposizioni dell’art. 2112 c.c., nei limiti stabiliti dalla norma.
La disciplina deve essere valutata considerando anche l’eventuale ricorso ad accordi individuali nelle sedi protette previste dalla legge.
La deroga alla responsabilità solidale
Nel trasferimento ordinario, l’art. 2112, secondo comma, c.c. prevede la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i crediti anteriori al trasferimento.
Nelle ipotesi disciplinate dall’art. 47, comma 5, questa regola può essere derogata nei limiti previsti dalla disposizione.
Il regime speciale deve quindi essere verificato prima di formulare una richiesta di pagamento nei confronti del cessionario.
Art. 47, comma 5-bis: TFR immediatamente esigibile e Fondo di Garanzia INPS
Il comma 5-bis dell’art. 47 prevede una disciplina particolare per i trasferimenti che rientrano nel campo di applicazione del comma 5.
In queste ipotesi, la legge stabilisce specifiche conseguenze in materia di trattamento di fine rapporto e di intervento del Fondo di Garanzia INPS.
Il TFR maturato prima del trasferimento
Quando ricorrono i presupposti dell’art. 47, comma 5-bis, il TFR maturato fino alla data del trasferimento diventa immediatamente esigibile nei confronti del cedente.
Il lavoratore può quindi vantare un credito per il trattamento di fine rapporto maturato prima del passaggio dell’azienda, anche se il rapporto prosegue con il cessionario.
Si tratta di una disciplina speciale, che si differenzia dalla regola ordinaria dell’art. 2112 c.c.
La sua applicazione richiede però che siano effettivamente presenti tutti i presupposti previsti dalla legge.
Non è sufficiente che l’impresa sia in difficoltà economica o che il trasferimento sia avvenuto in un contesto di crisi.
Esclusione della responsabilità solidale del cessionario
L’art. 47, comma 5-bis, prevede, nelle ipotesi disciplinate dal comma 5, l’esclusione della responsabilità solidale del cessionario prevista dall’art. 2112, secondo comma, c.c.
La conseguenza è che il lavoratore deve individuare correttamente il soggetto obbligato al pagamento del TFR maturato prima del trasferimento.
In questo regime, il credito per il TFR anteriore al passaggio è immediatamente esigibile nei confronti del cedente.
La disciplina non deve essere confusa con quella del trasferimento ordinario, nel quale il TFR continua normalmente a maturare senza diventare automaticamente esigibile al momento del passaggio.
Intervento del Fondo di Garanzia INPS
Il comma 5-bis prevede inoltre specifiche disposizioni per l’intervento del Fondo di Garanzia INPS.
In presenza dei requisiti previsti dalla legge, il Fondo può intervenire anche a favore dei lavoratori trasferiti che proseguono senza soluzione di continuità il rapporto di lavoro con il cessionario.
L’intervento deve essere valutato considerando:
- la procedura concorsuale interessata;
- la data del trasferimento;
- la data di maturazione del TFR;
- la natura del credito;
- la continuità del rapporto di lavoro;
- le condizioni previste dalla normativa sul Fondo di Garanzia.
L’intervento dell’INPS non è automatico e non può essere riconosciuto sulla base della sola circostanza che il precedente datore di lavoro sia insolvente.
Occorre verificare la concreta ricorrenza dei presupposti stabiliti dalla legge.
Composizione negoziata della crisi: quali tutele per i lavoratori?
La composizione negoziata della crisi è uno strumento previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza per favorire il risanamento dell’impresa attraverso trattative con i creditori.
Nel corso della composizione negoziata può essere programmato anche il trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda.
L’art. 12 CCII consente che le trattative riguardino anche operazioni di trasferimento.
L’art. 22 CCII prevede, in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, la possibilità di ottenere l’autorizzazione giudiziale al trasferimento dell’azienda o di suoi rami, con specifici effetti in materia di responsabilità per i debiti. La disposizione, tuttavia, mantiene fermo l’art. 2112 c.c.
L’autorizzazione del tribunale non comporta automaticamente l’applicazione dell’art. 47, comma 5-bis
La composizione negoziata non deve essere automaticamente equiparata alla liquidazione giudiziale o al concordato preventivo liquidatorio.
Se il trasferimento avviene durante la composizione negoziata, prima dell’apertura di una procedura concorsuale rilevante ai sensi dell’art. 47, comma 5, occorre verificare quale disciplina sia effettivamente applicabile.
L’autorizzazione del tribunale prevista dall’art. 22 CCII non determina, da sola, l’immediata esigibilità del TFR maturato prima del trasferimento.
In particolare, il richiamo all’art. 2112 c.c. impone di verificare la disciplina ordinaria del trasferimento, salvo che ricorrano specifici presupposti per l’applicazione del regime speciale.
Il ruolo dell’art. 191 CCII
L’art. 191 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 136/2024, disciplina l’applicazione delle norme sul trasferimento d’azienda nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. La disposizione richiama l’art. 47 della legge n. 428/1990 quando ricorrono i relativi presupposti.
Questo significa che occorre verificare la concreta procedura utilizzata e la situazione dell’impresa.
Non è corretto affermare che ogni trasferimento effettuato durante una procedura di crisi comporti automaticamente l’applicazione dell’art. 47, comma 5-bis.
La successiva liquidazione giudiziale del cedente non modifica automaticamente il regime del trasferimento
Un problema particolarmente rilevante si verifica quando l’azienda viene trasferita e, soltanto successivamente, il precedente datore di lavoro entra in liquidazione giudiziale.
In questa situazione occorre distinguere:
- il trasferimento effettuato prima dell’apertura della procedura;
- il trasferimento effettuato dopo l’apertura della procedura;
- il trasferimento effettuato nell’ambito di una composizione negoziata;
- il trasferimento effettuato in una procedura che rientra nell’art. 47, comma 5.
La data del trasferimento e quella di apertura della procedura sono determinanti.
La giurisprudenza della Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito che il regime speciale previsto dall’art. 47, comma 5, non può essere applicato retroattivamente soltanto perché, dopo il trasferimento, viene aperta una procedura concorsuale nei confronti del cedente.
In particolare, la Cassazione, con ordinanza n. 1277 del 20 gennaio 2026, ha esaminato una fattispecie nella quale il trasferimento era intervenuto prima dell’apertura della procedura. La successiva insolvenza del cedente non è stata ritenuta sufficiente, di per sé, a rendere applicabile retroattivamente la disciplina speciale.
La stessa esigenza di distinguere il momento del trasferimento e quello dell’apertura della procedura emerge dalla giurisprudenza relativa all’art. 47, comma 5.
Ne consegue che il lavoratore deve verificare se, al momento del trasferimento, ricorressero già i presupposti per l’applicazione della disciplina speciale.
La successiva apertura della liquidazione giudiziale non trasforma automaticamente un trasferimento ordinario in un trasferimento soggetto al comma 5-bis.
Affitto d’azienda e retrocessione: cosa accade ai rapporti di lavoro?
Un’altra situazione che richiede particolare attenzione è quella dell’affitto d’azienda o di ramo d’azienda, seguito dalla restituzione dell’attività al precedente titolare o alla procedura concorsuale.
La disciplina dell’affitto d’azienda in caso di liquidazione giudiziale è contenuta, tra l’altro, nell’art. 184 CCII.
La liquidazione giudiziale del concedente non determina automaticamente la cessazione del contratto di affitto.
Il curatore può esercitare il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste dalla legge.
La retrocessione dell’azienda non comporta automaticamente il ritorno di tutti i rapporti di lavoro
La restituzione dell’azienda al concedente deve essere valutata considerando la disciplina dei rapporti di lavoro.
L’art. 212, comma 6, CCII prevede una specifica disciplina per la retrocessione dell’azienda o di suoi rami alla liquidazione giudiziale.
La disposizione esclude, nei limiti previsti dalla legge, che la procedura sia automaticamente responsabile dei debiti maturati fino alla retrocessione, derogando agli artt. 2112 e 2560 c.c.
I rapporti di lavoro pendenti alla data della retrocessione sono soggetti alla disciplina prevista dal Codice della crisi.
Pertanto, non è corretto affermare che la mera restituzione dell’azienda determini automaticamente:
- il ritorno di tutti i lavoratori al precedente datore di lavoro;
- la cessazione dei rapporti con il cessionario;
- l’immediata esigibilità del TFR;
- l’intervento del Fondo di Garanzia INPS.
Occorre verificare la concreta situazione dei rapporti di lavoro e gli effetti degli atti compiuti dal curatore.
Sospensione del rapporto e decisioni del curatore
L’art. 189 CCII disciplina gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro subordinato.
I rapporti in essere alla data di apertura della liquidazione giudiziale sono soggetti alla disciplina della sospensione e alle decisioni del curatore in ordine alla prosecuzione o allo scioglimento.
La cessazione del rapporto e la relativa decorrenza devono essere valutate secondo le disposizioni applicabili.
Il TFR e le altre spettanze devono essere individuati sulla base della concreta cessazione del rapporto e della natura dei crediti maturati.
In caso di affitto d’azienda e successiva retrocessione, è quindi necessario esaminare:
- il contratto di affitto;
- la data di apertura della liquidazione giudiziale;
- l’eventuale recesso del curatore;
- la data di retrocessione;
- la situazione dei rapporti di lavoro;
- gli eventuali atti di subentro o scioglimento;
- la data di cessazione del rapporto.
TFR e Fondo di Garanzia INPS: quando può intervenire?
Il Fondo di Garanzia INPS è uno strumento di tutela previsto dalla legge per consentire, in presenza dei requisiti stabiliti, il pagamento del TFR e di determinate ultime retribuzioni quando il datore di lavoro è insolvente.
La disciplina è contenuta principalmente nella legge n. 297/1982 e nel D.Lgs. n. 80/1992.
L’intervento del Fondo deve essere valutato in relazione alla situazione concreta del lavoratore e alla procedura concorsuale.
Trasferimento ordinario e successiva insolvenza del cedente
Nel trasferimento ordinario, se il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e termina successivamente presso quest’ultimo, il TFR viene normalmente liquidato dal datore di lavoro presso il quale il rapporto è cessato.
La responsabilità solidale del cedente per la parte di TFR maturata prima del trasferimento può rilevare sul piano civilistico.
Tuttavia, l’insolvenza del cedente non comporta automaticamente l’intervento del Fondo di Garanzia INPS per un rapporto che è proseguito con un cessionario solvente.
Occorre distinguere la responsabilità del precedente datore di lavoro dal diritto del lavoratore a ottenere il pagamento da parte del Fondo.
Insolvenza del cessionario
Se il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e successivamente termina in presenza dell’insolvenza di quest’ultimo, il Fondo di Garanzia deve essere valutato sulla base della disciplina applicabile al datore di lavoro presso il quale il rapporto è cessato.
In caso di trasferimento ordinario, il TFR può comprendere anche le quote maturate prima del trasferimento, in ragione della continuità del rapporto e della disciplina dell’art. 2112 c.c.
La possibilità di ottenere il pagamento dal Fondo deve comunque essere verificata alla luce dei requisiti previsti dalla legge.
Accordi individuali sul TFR e rinuncia alla responsabilità solidale
Nel contesto del trasferimento d’azienda possono essere sottoscritti accordi individuali riguardanti il TFR, i crediti pregressi o la responsabilità del cedente e del cessionario.
La validità e gli effetti di tali accordi devono essere valutati con particolare attenzione.
L’art. 2112, secondo comma, c.c. consente al lavoratore di liberare il cedente dalla responsabilità solidale, nei limiti e con le modalità previste dalla disposizione.
La posizione del cessionario deve invece essere esaminata considerando il contenuto dell’accordo, la disciplina applicabile al trasferimento e le eventuali garanzie previste dall’art. 2113 c.c.
Accordi sottoscritti in sede protetta
Gli accordi individuali possono avere effetti differenti a seconda che siano stati sottoscritti:
- in sede sindacale;
- presso l’Ispettorato territoriale del lavoro;
- in sede giudiziale;
- in altra sede protetta prevista dalla legge.
La sede di sottoscrizione, il contenuto dell’accordo e l’assistenza effettivamente prestata sono elementi rilevanti per valutarne la validità e l’efficacia.
È quindi opportuno verificare se l’accordo contenga una rinuncia specifica al TFR, una liberazione dalla responsabilità solidale o una transazione più ampia relativa ai crediti derivanti dal rapporto di lavoro.
Conclusioni: trasferimento d’azienda, TFR e tutela del lavoratore
La disciplina del trasferimento d’azienda in crisi richiede una valutazione caso per caso.
La regola generale dell’art. 2112 c.c. prevede la continuità del rapporto di lavoro e, nei limiti stabiliti dalla legge, la responsabilità solidale del cedente e del cessionario per i crediti anteriori al trasferimento.
Il regime speciale dell’art. 47, comma 5-bis, della legge n. 428/1990 può invece comportare l’immediata esigibilità del TFR maturato prima del trasferimento, l’esclusione della responsabilità solidale del cessionario e specifiche possibilità di intervento del Fondo di Garanzia INPS.
La sua applicazione non può però essere presunta sulla base della sola esistenza di una crisi aziendale o della successiva apertura della liquidazione giudiziale.
La composizione negoziata, il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale, l’affitto d’azienda e la retrocessione sono situazioni giuridiche differenti, che devono essere esaminate considerando la procedura concretamente utilizzata e la cronologia degli eventi.
Per tutelare correttamente i crediti dei lavoratori è quindi necessario verificare la documentazione del trasferimento, la procedura concorsuale, la continuità del rapporto di lavoro, gli accordi sottoscritti e le condizioni per l’intervento del Fondo di Garanzia INPS.
Lo Studio Legale Avv. Daniela Messina, con attività a Torino e Ivrea, offre assistenza nella valutazione dei crediti di lavoro, del TFR e delle tutele previste in caso di trasferimento d’azienda nell’ambito della crisi d’impresa, anche ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati e delle eventuali azioni da intraprendere. Per contatti, clic su https://www.avvocatodanielamessina.it/consulenza/

