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CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E FIGLI MINORI

Cessazione della convivenzaIn caso di cessazione della convivenza, può accadere che vi sia disaccordo sull’affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori.
Nel caso tale situazione non si sblocchi nemmeno con l’aiuto di un mediatore familiare o di un avvocato, sarà necessario adire il Tribunale Civile.

Cosa farà il Giudice?

Nonostante la cessazione della convivenza, entrambi i genitori mantengono pari diritti e doveri sulla prole.
Il Giudice disporrà, come regola generale, l’affidamento condiviso e il collocamento del figlio presso uno dei genitori.
L’affidamento esclusivo è un’ipotesi eccezionale da applicarsi solo quando risponde all’interesse del minore.
A titolo esemplificativo, l’affidamento sarà esclusivo nel caso uno dei genitori si sia macchiato di gravi colpe  verso il figlio.
Il Giudice stabilirà, quindi, il luogo di residenza del bambino tenendo conto della soluzione che appare più favorevole alla sua vita ed educazione.
Determinerà anche i giorni e gli orari di visita e di frequentazione del minore da parte del genitore non collocatario.
In caso di oggettiva distanza tra le abitazioni dei genitori, l’inevitabile riduzione degli incontri infrasettimanali verrà compensata con maggiori tempi durante le vacanze estive e le festività.
Il giudice determinerà, altresì l’ammontare dell’assegno mensile di mantenimento del figlio.
Tale assegno graverà a carico del genitore non collocatario e verrà determinato in base al reddito.
I genitori sono, inoltre, tenuti a contribuire, in percentuale – in genere del 50%- e in proporzione ai loro redditi, alle spese straordinarie sostenute per il figlio (es. scolastiche, medico-specialistiche ecc..).
Va chiarito che il cd. “mantenimento” non è riconducibile al solo obbligo alimentare.
Esso, infatti, attiene anche all’aspetto abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sanitario, sociale.
Attiene anche alla opportuna predisposizione – fino a quando l’età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a garantire tutte le necessità di educazione e di cura.
Si tratta di obblighi ai quali entrambi i genitori devono contribuire in misura proporzionale alle loro capacità (di lavoro professionale e casalingo).
Sempre tenendo conto delle attitudini, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.

E se i genitori si accordassero?

Non è escluso che la cessazione della convivenza sia condivisa.
Spesso, in tali casi, i genitori riescono a trovare da soli un accordo sull’affidamento, collocazione e mantenimento dei figli.
Il giudice potrà, quindi, in un contesto di regolamentazione congiunta dell’affidamento e del mantenimento della prole, prendere atto di accordi tra i genitori, anche assunti in deroga al principio di proporzionalità, sempre che non siano contrari all’interesse dei figli.
Tali accordi, tuttavia, non potranno in alcun modo eludere il dovere di mantenimento nella sua globalità ma solo vertere sul principio di proporzionalità stabilito dalla legge.

Il genitore collocatario può cambiare la residenza e trasferirsi altrove col figlio minore?

Trasferire la propria residenza è una scelta insindacabile del genitore.
Laddove, dunque, un genitore voglia andare a risiedere in altro luogo con il figlio e l’altro genitore si opponga a tale trasferimento, il primo potrà adire il Tribunale al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
Il giudice ha esclusivamente il dovere di valutare se sia più funzionale al preminente interesse dei figli il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori.
E ciò anche se tale situazione incide negativamente sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario.
Conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta.
Nella controversia, l’organo giudicante dovrà valutare e decidere tenendo esclusivamente conto del preminente interesse del minore ad una crescita armonica e sana in cui sia garantito il concreto diritto alla bigenitorialità e al genitore non collocatario l’esercizio della responsabilità genitoriale.
Andrà valutata anche la distanza esistente tra le abitazioni dei genitori, che verrà, quindi, compensata con maggiori tempi di permanenza del figlio con il genitore non collocatario .

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