01_2021_FLASH NEWS Diritti e Leggi

A cura di Avv. Daniela Messina

FAMIGLIA

  • Mantenimento Figlio Maggiorenne

Con Ordinanza n. 29779 dep. il 29 dicembre 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto, già affermato recentemente dalla Prima Sezione della Suprema Corte con ordinanza n.17183 del 14/08/2020, ovvero che «II figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

  • Interessi Legali

Con Decreto 11 dicembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 310 del 15/12/2020, del Ministero dell’Economia e delle Finanze “la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,01 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021

  • Crediti Societa’ Cancellata

Con Ordinanza n. 28439 dep. il 14 dicembre 2020, la Corte di Cassazione, pronunciandosi in materia di sorte dei crediti di una società cancellata dal registro delle imprese che non sono stati inseriti nel bilancio finale della liquidazione, ha affermato il seguente principio di diritto la remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito”.

  • Responsabilita’ Dei Soci Per Debiti Societari -Societa’ di Persone

Con Ordinanza n. 27613 dep. il 3 dicembre 2020, la Corte di Cassazione ha ribadito l’efficacia esecutiva di una sentenza di condanna emessa nei confronti di una società di persone (nello specifico snc) anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili della stessa.

RESPONSABILITA’ CIVILE E RISARCIMENTO DANNI

  • Risarcimento Danno Da Lucro Cessante

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 9 dicembre 2020 n. 28071, pronunciandosi sul caso di un danneggiato che aveva perso il proprio posto di lavoro a tempo indeterminato, poiché, a causa dei postumi di un incidente stradale, aveva superato il periodo di comporto ed era stato licenziato, ha ribadito che se il danneggiato, a causa del fatto illecito (come un sinistro stradale) perde il lavoro, ha diritto al risarcimento intregrale per la perdita reddituale subita e non in base alla percentuale di perdita della capacità di lavoro specifica, mentre nel caso in cui la vittima abbia trovato un nuovo lavoro, il risarcimento sarà pari alla differenza tra le retribuzioni perdute e quelle conseguite. La Suprema Corte ha, invero, enunciato il seguente principio di diritto:laddove il danneggiato dimostri di avere perduto un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare, a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che egli abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione”.

ESECUZIONE FORZATA E TRASCRIZIONE

  • Immobile all’asta: il decreto di trasferimento lo libera immediatamente dai gravami

Con sentenza n. 28387 dep. il 14 dicembre 2020, le Sezioni Unite di Cassazione dopo aver ricordato come gli atti del Conservatore o Direttore del servizio di pubblicità immobiliare (Pubblica Autorità diversa da quella esecutiva giudiziaria) non siano autonomamente opponibili, così come non lo sono quelli degli ausiliari del giudice, non attenendo al profilo formale intrinseco del decreto di trasferimento, emesso all’esito di una vendita giudiziaria, individuale o concorsuale, contenente l’ordine di cancellazione dei gravami (come pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi), e quindi determinante, in forza dell’art. 2878 n. 7 cc, l’estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore (oggi Ufficio Provinciale del Territorio-Servizio di Pubblicità Immobiliare) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’art. 617 c.p.c. – hanno sancito che il decreto di trasferimento, così come tutti gli atti e i provvedimenti del giudice dell’esecuzione, possono qualificarsi come intrinsecamente definitivi in forza della loro sola pronuncia (o deposito in cancelleria, se separato), e, pertanto, il Conservatore non può sottrarsi all’ordine di cancellazione dei gravami in esso contenuto, e sono inesigibili pretese di attestazioni, certificazioni o altri assimilati atti di assenza di opposizioni e di conseguita inoppugnabilità per i provvedimenti del giudice dell’esecuzione. Grava, quindi, sul Conservatore l’obbligo di procedere alla cancellazione dei pesi indicati nel decreto di trasferimento, immediatamente definitivo e produttivo degli effetti suoi propri, indipendentemente dal decorso dei termini previsti per il dispiegamento delle opposizioni agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.). Le Sezioni Unite, in sostanza, hanno affermato la trascrivibilità del decreto di trasferimento nelle vendite immobiliari in sede di espropriazione, indipendentemente dal decorso dei termini per proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., enunciando il seguente principio di diritto: “nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare, il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami (pignoramenti, ipoteche, privilegi, sequestri conservativi), determina, in forza dell’art. 2878 c.c., n. 7, l’estinzione dei medesimi vincoli, di cui il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio – Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione, indipendentemente dal decorso dei termini per la proponibilità di opposizioni all’esecuzione a norma dell’art. 617 c.p.c.”.

LAVORO

  • Tutela Dei Riders

Con Ordinanza del 31 dicembre 2020, il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, Giudice dott. Chiara Zompì, ha stabilito che l’algoritmo utilizzato fino al 2/11/2020 da DELIVEROO ITALIA S.R.L. per valutare i suoi rider era discriminatorio. Oltre a disporre la rimozione degli effetti della condotta discriminatoria, Deliveroo dovrà anche risarcire il danno non patrimoniale in favore delle tre organizzazioni sindacali ricorrenti ( Filt Cgil, Filcams Cgil e Nidil Cgil di Bologna), quantificato in € 50.000,00, oltre la rifusione delle spese legali. La causa era stata intentata dalle ricorrenti per l’accertamento della natura discriminatoria delle condizioni di accesso alle sessioni di lavoro tramite la piattaforma digitale della convenuta e in particolare dei parametri di elaborazione del ranking c.d. reputazionale che incidono sulla priorità di scelta delle sessioni di lavoro senza considerare la causa che ha dato luogo al mancato rispetto della sessione prenotata. Ritiene il giudicante che dall’istruttoria svolta siano emersi elementi sufficienti a far presumere la discriminatorietà del sistema di accesso alle fasce di prenotazione delle sessioni di lavoro adottato da Deliveroo. Il considerare irrilevanti i motivi della mancata partecipazione alla sessione prenotata o della cancellazione tardiva della stessa, sulla base della natura asseritamente autonoma dei lavoratori, implica necessariamente riservare lo stesso trattamento a situazioni diverse, ed è in questo che consiste tipicamente la discriminazione indiretta. Il sistema di profilazione dei rider adottato dalla piattaforma Deliveroo, basato sui due parametri della affidabilità e della partecipazione, nel trattare nello stesso modo chi non partecipa alla sessione prenotata per futili motivi e chi non partecipa perché sta scioperando (o perché è malato, è portatore di un handicap, o assiste un soggetto portatore di handicap o un minore malato, ecc.) in concreto discrimina quest’ultimo, eventualmente emarginandolo dal gruppo prioritario e dunque riducendo significativamente le sue future occasioni di accesso al lavoro. La circostanza che la società resistente riservi un trattamento “particolare” alle uniche due ipotesi (quella dell’infortunio su turni consecutivi e quella del malfunzionamento del sistema) in cui evidentemente ritiene meritevole di tutela la ragione della mancata partecipazione alla sessione prenotata dimostra plasticamente come non solo sia materialmente possibile, ma sia anche concretamente attuato, un intervento correttivo sul programma che elabora le statistiche dei rider, e che la mancata adozione, in tutti gli altri casi, di tale intervento correttivo è il frutto di una scelta consapevole dell’azienda. Il sistema di accesso alle prenotazioni (SSB) adottato dalla resistente realizza quindi non una discriminazione diretta, ma una discriminazione indiretta, dando applicazione ad una disposizione apparentemente neutra (la normativa contrattuale sulla cancellazione anticipata delle sessioni prenotate) che però mette una determinata categoria di lavoratori (quelli partecipanti ad iniziative sindacali di astensione dal lavoro) in una posizione di potenziale particolare svantaggio. 

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L’Avvocato Civilista Daniela Messina è a disposizione per approfondimenti o pareri legali su casi specifici. Si potrà prendere contatto con lo Studio Legale mediante il semplice invio di una e-mail all’indirizzo info@avvocatodanielamessina.it o anche compilando l’apposito form nella sezione Richiesta di contatto.

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Avv. Daniela Messina

Avvocato civilista, del lavoro e divorzista

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