03_2021_FLASH NEWS Diritti e Leggi

A cura di Avv. Daniela Messina

FAMIGLIA

  • Assegno divorzile: principi di diritto per la sua determinazione

La Corte di Cassazione con Ordinanza del 17 febbraio 2021 n. 4215, ha richiamato i principi di diritto già espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n.18287/2018, chiarendo che la valutazione della consistenza economico-patrimoniale di ciascun coniuge, riguardo alla attribuzione dell’assegno di divorzio, è funzionale a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo matrimoniale può essere venuta meno e che va, pertanto, determinata secondo gli ormai noti criteri assistenziali, perequativi e compensativi; di conseguenza:
1.
In tema di divorzio, non possono computarsi nel patrimonio del coniuge creditore dell’assegno divorzile, calcolato ai sensi dell’art. 5, comma 6, della legge 898 del 1° febbraio 1970, anche gli introiti percepiti dal medesimo a seguito di inadempimento nella corresponsione dell’assegno di separazione, corrisposti in una unica soluzione a seguito di azione esecutiva svolta con successo”.
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
2.
“L’assegno divorzile che è attribuito e quantificato facendo applicazione, in posizione pariordinata, dei parametri di cui all’ art. 5 comma 6, prima parte, della legge 898 del 1970 e non del parametro del tenore di vita godibile durante il matrimonio, deve assicurare all’ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita -assistenziale, perequativa e compensativa-, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione, relativa allo specifico contesto, dell’intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto, altresì, delle eventuali attribuzioni i degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali dell’avente diritto e realizzato l’esigenza perequativa.

  • Divisione giudiziale tra coniugi separati: esente da imposta di registro

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con Sentenza 9 febbraio 2021 n. 3074 ha affermato che l’agevolazione fiscale prevista dalla legge relativamente all’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, di bollo e di qualsiasi altra tassa per gli atti relativi a procedimenti di separazione e divorzio si applica anche alla divisione giudiziale dei beni tra i coniugi separati o divorziati:la ratio del trattamento tributario agevolato, stabilito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, va ravvisata nell’intenzione del legislatore di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale, non sottoponendo a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel difficile momento della separazione e del divorzio, o in un momento ad essi successivo, né lo scioglimento della comunione che insieme ai trasferimenti non sono ragionevolmente indice di capacità contributiva. Mentre, per quanto più in particolare concerne la specifica esenzione per i provvedimenti giudiziali di scioglimento della comunione, le ragioni di tutela che hanno concorso a prevederla in sede di provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio, connotano con pari valenza anche i provvedimenti destinati a separare i patrimoni dei coniugi, elidendo in questo modo ulteriori ipotesi di conflittualità”.

RESPONSABILITA’ CIVILE E RISARCIMENTO DANNI

  • Danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

La Corte di Cassazione, sez. III civile, con Ordinanza 14 ottobre – 9 febbraio 2021, n. 3130 ha sancito che il cliente per ottenere il risarcimento da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi deve provare fondatezza e buona fede delle ragioni dell’inadempimento. L’istituto di credito non può effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi (CR) solo in ragione di un ritardo nell’adempimento, ma deve valutare la situazione patrimoniale complessiva del debitore. Pertanto, per stabilire se detta segnalazione sia legittima, il giudice deve effettuare una valutazione ex ante, per accertare se, quando il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede. Il debitore è gravato dal relativo onere della prova al fine di ottenere il risarcimento del danno da illegittima segnalazione. Viene affermato, quindi, il seguente principio di diritto:“per stabilire se una banca abbia correttamente o meno segnalato alla Centrale dei Rischi l’inadempimento d’una obbligazione del cliente, non è sufficiente valutare ex post se, all’esito del giudizio tra banca e cliente, le eccezioni da questi frapposte all’adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate; è necessario invece stabilire, con valutazione ex ante, se al momento in cui il cliente ha rifiutato l’adempimento delle proprie obbligazioni i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati, e prospettati in buona fede. L’onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi”. Ribadisce la Corte che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, sol perché questi sia inadempiente. Quella segnalazione presuppone che l’intermediario creditizio abbia invece riscontrato “una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza“. Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore il quale abbia sollevato un’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., oppure quello che abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione, od ancora quello che intenda invocare l’annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbero segnalati alla Centrale dei Rischi.

  • Danni da perdita del bagaglio aereo: quantificazione

La Corte di Cassazione, con Ordinanza 15 dicembre 2020 – 9 febbraio 2021, n. 3165 pronunciandosi sulla quantificazione della domanda risarcitoria proposta da un viaggiatore con volo internazionale, nei confronti di Alitalia s.p.a., in relazione ai danni lamentati per la ritardata consegna del proprio bagaglio in occasione del volo di linea, ha precisato che “ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna del bagaglio del passeggero, la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dalla menzionata Convenzione di Montreal del 1999, art. 22, parag. 2, nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell’art. 2059 c.c.”. Chiarisce la Corte che “la facoltà del tribunale di riconoscere al danneggiato, “in conformità del proprio ordinamento interno, un’ulteriore somma corrispondente in tutto o in parte alle spese processuali e agli altri oneri da questi sostenuti in relazione alla controversia, maggiorate degli interessi”, sancita dal citato art., parag. 6, si riferisce, invece, specificamente, alle spese processuali ed agli altri oneri sostenuti in relazione alla controversia, tali dovendosi considerare, tenuto conto del complessivo contesto della norma, quei costi ulteriori (diversi dalle spese processuali e non rientranti tra le voci del danno, patrimoniale o non, coperto dalla limitazione di cui all’art. 22, parag. 2), comunque sopportati dall’istante al fine di ottenere giudizialmente l’invocato risarcimento”.

  • Responsabilità da custodia e caso fortuito

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4035 del 16 febbraio 2021, si  pronuncia nuovamente sul rapporto tra caso fortuito e condotta colposa del dannneggiato, affermando quanto segue:
– la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall’accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova (liberatoria) del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale e che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima;
– tale essendo la struttura della responsabilità
ex art. 2051 c.c., l’onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell’esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode come detto – l’onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
– nell’ottica della previsione dell’art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo “causale” (della derivazione del danno dalla cosa e dell’eventuale interruzione di tale nesso per effetto del fortuito), senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l’insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell’art. 2043 c.c.);
– al cospetto dell’art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può quindi rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all’origine del danno; al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l’agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevenibilità che valgano a determinare una definitiva cesura nella serie causale riconducibile alla cosa;
-la eterogeneità tra i concetti di “negligenza della vittima” e di “imprevedibilità” della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente, distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sè ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è un evento che praevideri non potest. L’esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento: (a) che la vittima abbia tenuto una condotta negligente; (b) che quella condotta non fosse prevedibile. In questo senso, di recente, si è già espressa questa Corte, stabilendo che la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 27/06/2016) (…) La condotta della vittima d’un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata;
– nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una sconnessione del marciapiede, non può evidentemente sostenersi che la stessa sia imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente); deve allora ritenersi che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non sia idoneo a interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l’agire umano. Ciò non significa, peraltro, che tale condotta – ancorchè non integrante il fortuito – non possa assumere rilevanza ai fini della liquidazione del danno cagionato dalla cosa in custodia, ma ciò può avvenire, non all’interno del paradigma dell’art. 2051 c.c., bensì ai sensi dell’art. 1227 c.c. (operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità extracontrattuale), ossia sotto il diverso profilo dell’accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l’attore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un’espressa eccezione della controparte.
In conclusione, afferma il seguente principio di diritto: “
ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l’accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell’art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell’esclusione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 o 2), richiedendosi, per l’integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”.

LAVORO

  • TUTELA DEI RIDER

Si segnalano la notizia riportata su Ilsole24ore.com e il Comunicato Stampa della Procura di Milano

CONDOMINIO

  • Recupero oneri condominiali pregressi

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 15 febbraio 2021 n. 3847, ribadisce che a norma dell’art. 1130 bis c.c., il rendiconto condominiale deve contenere “le voci di entrata e di uscita”, e quindi gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto alle relative manifestazioni finanziarie, nonché “ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio”, con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione “anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”, avendo qui riguardo al risultato economico dell’esercizio annuale. Secondo il cosiddetto “principio di cassa”, i crediti vantati dal condominio verso un singolo condomino vanno inseriti nel consuntivo relativo all’esercizio in pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento. Dopo che siano stati inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi per il pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell’anno precedente, a meno che l’esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all’amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo. Non ha senso, sottolinea la Corte, invocare al riguardo il limite della dimensione annuale della gestione condominiale, la quale vale ad impedire, piuttosto, la validità della deliberazione condominiale che, nell’assenza di un’unanime determinazione, vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione pluriennale di spese (Cass. Sez. 2, 21/08/1996, n. 7706). Viene, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto:Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante), una volta approvato dall’assemblea, può essere impugnato ai sensi dell’art. 1137 c.c., costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso (cfr. Cass. Sez. 2, 25/02/2014, n. 4489)”.

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L’Avvocato Civilista Daniela Messina è a disposizione per approfondimenti o pareri legali su casi specifici. Si potrà prendere contatto con lo Studio Legale mediante il semplice invio di una e-mail all’indirizzo info@avvocatodanielamessina.it o anche compilando l’apposito form nella sezione Richiesta di contatto.

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Avv. Daniela Messina

Avvocato civilista, del lavoro e divorzista

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