Coronavirus: riflessioni sui recenti provvedimenti e limitazioni della libertà personale – a cura di Avv. Marco Mecacci – IusTeam

Breve estratto delle riflessioni sulle fonti del diritto dell’ Avv. Marco Mecacci del Foro di Firenze, membro di IusTeam-Rete di Avvocati:

“(omissis)

Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto nell’ordinamento un generale principio di autonomia dell’esecutivo nell’individuazione delle misure sanitarie e di contenimento del contagio, che si è concretizzato in successivi provvedimenti affidati all’adozione di Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri12. Gli atti governativi emanati, hanno individuato divieti e poteri amministrativi sanzionatori nuovi e sconosciuti all’ordinamento giuridico, idonei ad incidere direttamente su diritti essenziali della persona.

Con l’emanazione decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1913, il Governo ha prefigurato e rimesso allo strumento del Decreto presidenziale, cioè alla potestà del “primus inter pares di sé medesimo”, un potere generale di adozione delle misure restrittive del tutto generico ed indeterminato che ha suscitato profonde critiche nella dottrina e in parte dell’opinione pubblica per la vera e propria delega in bianco che si era attribuito14. Si trattava, in pratica, di poteri pressoché assoluti di limitazione su alcune libertà fondamentali

Il decreto-legge n. 6 del 2020, è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 2020, per poi essere quasi totalmente abrogato dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 1915 In quest’ultimo, i poteri limitativi della libertà personale appaiono maggiormente tipizzati rispetto al precedente, ma è rimasta inalterata la tecnica normativa che ne rimette l’individuazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che continua ad essere sottoposto a limitati controlli di legittimità preventiva e rimane sganciato da verifiche in fase di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica16.

Si tratta, in concreto, di una fonte di diritto mai vista in precedenza nell’ordinamento, difficilmente qualificabile come atto amministrativo ed altrettanto difficilmente sottoponibile a controllo giurisdizionale17.

Il risultato di questa forma di degradazione mascherata delle fonti sui diritti fondamentali della persona è una percezione distorta e pericolosa del precetto normativo, che ha dequalificato la legge e demandando l’applicazione concreta di provvedimenti delicatissimi per la salute e per la stabilità economico-sociale dello Stato Paese a disposizioni indicate in modo distorto come tecniche.

Si tratta, infatti, di provvedimenti tipicamente ed essenzialmente politici emanati nella forma del Decreto Presidenziale “speciale”, con l’evidente intento di farli percepire ai destinatari come oggettivi, razionali e non altrimenti evitabili 18.

Fermi i dati di natura scientifica che riguardano le forme di contrasto della pandemia e la necessità di distanziamento, non si può negare che costituisca una scelta di natura politica, tipica espressione del potere di indirizzo politico del Governo, la decisione di come procedere in concreto all’attuazione di tali misure.

(omissis)”.

L’articolo in originale è consultabile al seguente link: © AvvocatoAndreani.it Risorse Legali – Articolo originale: Coronavirus: riflessioni sui recenti provvedimenti e limitazioni della libertà personale

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Avv. Daniela Messina

Avvocato civilista, del lavoro e divorzista

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