FASE 2 CORONAVIRUS… CHI SONO I CONGIUNTI?

FASE 2 CORONAVIRUS: ART. 1, C. 1, DPCM 26 APRILE 2020 … CHI SONO I CONGIUNTI?

Larticolo 1 del DPCM26/4/2020, pubblicato in GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020introduce una novità rispetto ai precedenti DPCM in punto restrizione degli spostamenti territoriali e causali di spostamento consentite.

Viene, infatti, disposto, al comma 1, lettera a), che “si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti”

Immediatamente, tra i giuristi e non solo, è sorta spontanea una domanda: chi sono i “congiunti”?

Il termine “congiunti” non trova, infatti, un immediato riscontro normativo, essendo stato utilizzato per lo più in sede di interpretazione dottrinale e giurisprudenziale delle norme di legge (sono molteplici le sentenze, anche di legittimità, che fanno riferimento ai cd. “prossimi congiunti, soprattutto in tema di risarcimento dei danni morali subiti per la perdita di un fidanzato o convivente more uxorio a seguito di sinistro stradale).

E’ scontato individuare i “congiunti” tra coloro che hanno legami di sangue o derivanti da un vincolo legale, ovvero tra i soggetti normati codicisticamente o a seguito di leggi speciali (v. in particolare Legge 76/2016).

Tra i congiunti trovano, quindi, cittadinanza: i coniugi, i parenti (codicisticamente riconosciti come tali fino al sesto grado), ovvero, coloro che discendono da un medesimo stipite, in linea retta (padre e figlio, nonno e nipote, ecc..) e in linea collaterale (fratelli e sorelle, zii e nipoti, cugini, ecc..), gli affini, ovvero, i parenti di un coniuge rispetto all’altro coniuge, anch’essi in linea retta ed in linea collaterale (es. suoceri e generi/nuore, cognati, ecc..).

La legge 76/2016 ha dato cittadinanza normativa anche alle persone del medesimo sesso che hanno stipulato un’unione civile, parificandole in gran parte alle persone che hanno contratto matrimonio, tuttavia la normativa codicistica sull’affinità non è espressamente richiamata. Lo stesso è a dirsi per i conviventi di fatto, ovvero due persone maggiorenni (indifferentemente se etero o omosessuali) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, che hanno provveduto a far accertare il loro stato di stabile convivenza in Comune con un’apposita dichiarazione anagrafica. Possiamo quindi, dire che anche gli uniti civilmente e i conviventi di fatto possono essere considerati “congiunti” tra di loro. Ma possono rientrare nel termine “congiunti” anche i parenti dell’uno rispetto all’altro?  

E le coppie di fatto (i cd. conviventi more uxorio), ovvero coloro che pur vivendo sotto lo stesso tetto ed essendo uniti stabilmente da duraturi legami affettivi di coppia, non sono vincolati da rapporti di coniugio e unione civile o non hanno fatto registrare il loro stato di stabile convivenza in Comune? e i fidanzati?

In attesa di chiarimenti interpretativi direttamente dal Legislatore (che, in questo periodo storico non ha lesinato di redigere apposite F.A.Q. per tentare di chiarire – ahimé talora senza troppo successo – gli aspetti più controversi delle normative di emergenza adottate), si potrebbe dare una prima intepretazione partendo proprio dal dato terminologico usato: con l’utilizzo di un termine non espressamente normato come “congiunti”, il Legislatore parrebbe aver voluto consentire lo spostamento all’interno del territorio della propria Regione anche a categorie più ampie rispetto a quelle normativamente previste, includendo in tale definizione anche quei soggetti che abbiano instaurato, di fatto, tra di loro stabili e durevoli relazioni affettive e sentimentali.

Quindi, tra i “congiunti” andranno, a parere di chi scrive, senz’altro inclusi i conviventi more uxorio e i parenti più stretti degli uniti civilmente e dei conviventi, mentre per quanto riguarda i fidanzati si ritiene che, nell’ottica sopra citata, il consenso agli spostamenti finalizzati agli incontri possa essere esteso quantomeno a quei rapporti sentimentali ed affettivi caratterizzati da stabilità e durata, pur in assenza di convivenza.

E’, peraltro, prevedibile che, in assenza di precisi chiarimenti ministeriali, in caso di contestazione da parte delle autorità preposte ai controlli, coppie di fatto e fidanzati si troveranno nella necessità di dover presentare opposizione alla sanzione amministrativa irrogata e a dover provare la stabilità e durata del loro legame affettivo, con ogni strumento, anche a mezzo di deposizioni testimoniali.

E’ auspicabile, quindi, che anche in questo caso, come già in precedenza, intervenga al più presto una circolare ministeriale a dirimere gli aspetti più controversi, al fine di eliminare alla base l’origine di un probabile contenzioso.

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Avv. Daniela Messina

Avvocato civilista, del lavoro e divorzista

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