Diritto successorio: eredità e testamento

Una delle domande che vengono spesso rivolte allo Studio Legale riguarda il testamento olografo e la successione ereditaria.
Ci si interroga, di frequente, sulla validità dello stesso sia da un punto di vista formale sia relativamente al contenuto.

Per far meglio comprendere ai propri Clienti le questioni sottoposte, l’Avv. Daniela Messina ritiene opportuno rappresentare preliminarmente i seguenti principi generali di diritto successorio.

Come si devolve l’eredità?

L’eredità può essere devoluta (art. 457 C.C.) per legge (cd. successione legittima) o per testamento (cd. successione testamentaria).

Successione legittima e successione testamentaria possono operare anche in concorso tra loro, non si escludono reciprocamente.

Può, infatti, accadere che il de cuius, pur facendo testamento, non abbia disposto di tutti i suoi beni.

In tale ipotesi, per il resto del patrimonio si applica la successione legittima.

Invece, nel caso in cui il de cuius abbia disposto per testamento di tutto il suo patrimonio, le due successioni non possono coesistere.

Quali sono le forme del testamento?

Le forme ordinarie di testamento sono:

  • olografo, cioé quello scritto, sottoscritto e datato interamente di pugno dal de cuius, e
  • per atto di notaio, che, a sua volta, può essere  pubblico o segreto: il testamento pubblico è quello che viene redatto dal notaio avanti due testimoni e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio; il testamento segreto, invece, è sottoscritto dal solo testatore e consegnato al notaio alla presenza dei testimoni.

Vi sono, inoltre, forme speciali di testamento, tassativamente previste dalla legge (artt. 609 e ss. Cod. civ.).

Trattasi di testamenti che possono essere fatti solo da determinati soggetti in circostanze particolari (es. malattie contagiose, calamità pubbliche, a bordo di nave o di aeromobile, testamenti di militari…), ed hanno un’efficacia temporanea, sono revocabili ed hanno natura di testamento pubblico.

Chi sono gli eredi legittimi?

In mancanza di testamento o qualora il testamento disponga solo parzialmente del patrimonio del de cuius, il nostro ordinamento civile prevede la cd. successione legittima.

Nel caso più frequente di morte senza testamento, il patrimonio è diviso tra gli eredi in base alle quote spettanti per legge (in base a quanto stabilito dal codice civile).

Il testatore è libero di disporre dei propri beni o è soggetto a vincoli?

Chi si accinge a fare testamento deve tenere ben presenti i limiti ed i vincoli previsti dal nostro codice civile a tutela dei cd. eredi legittimari.

Sono legittimari coloro in favore del quale la legge riserva una quota dell’eredità: coniuge, figli, ascendenti (se mancano i figli).

Il testatore, infatti, può disporre liberamente solo della cd. quota disponibile, dovendo sempre rispettare le quote di legittima assegnate agli eredi legittimari (cd. successione necessaria).

La quota di legittima, infatti, rappresenta la parte dell’eredità che deve andare comunque ai parenti indicati, anche contro la volontà del de cuius.

Nell’ordinamento successorio italiano non esiste, infatti, la possibilità di “diseredare” alcuni parenti (i più prossimi).

La quota disponibile è, invece, la parte di eredità che il testatore può lasciare a chiunque, compresi anche agli eredi già beneficiari della quota di legittima e in tal caso, la quota disponibile va ad accrescere la quota legittima.

impugnazione testamento

Cosa si può fare nel caso non siano state rispettate le quote di legittima?

I legittimari privati della quota di legittima, riservata loro dalla legge, possono agire in giudizio impugnando il testamento: è la cd. azione di riduzione della legittima.

Tale azione può essere esperita, a pena di prescrizione, entro 10 anni.

Per parte della giurisprudenza, il termine decorre dalla data di apertura della successione, mentre per altra parte di giurisprudenza, decorre dalla data di accettazione dell’eredità (v. Cassazione a Sezioni Unite, numero 20644 del 2004).

E se il testamento fosse falso?

Un testamento potrebbe essere stato falsificato, in tutto o in parte: in tal caso il termine per impugnare il testamento è di 5 anni dall’apertura della successione, a pena di prescrizione.

Ma se il testatore era minorenne o incapace di intendere e di volere?

Il minore, l’interdetto, l’inabilitato o colui che, pur non interdetto, si provi fosse incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha disposto per testamento, non possono disporre validamente della propria eredità per testamento.

Anche in questo caso il termine per impugnare il testamento è di 5 anni dal giorno in cui sono state eseguite le volontà testamentarie.

Quali azioni ha a disposizione chi pretenda di essere erede nei confronti di chi possiede sine titulo i beni ereditari?

Chiunque pretenda di essere erede può chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo, al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi (azione di petizione ereditaria)

L’azione è esperibile erga omnes ed è imprescrittibile salvi gli effetti dell’usucapione che altri abbia maturato sui beni ereditari.


L’Avvocato Civilista Daniela Messina è a disposizione per approfondimenti o pareri legali su casi specifici. Si potrà prendere contatto con lo Studio Legale mediante il semplice invio di una e-mail all’indirizzo info@avvocatodanielamessina.it o anche compilando l’apposito form nella sezione Richiesta di contatto.

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Avv. Daniela Messina

Avvocato civilista, del lavoro e divorzista

5 thoughts on “Diritto successorio: eredità e testamento

  1. Buongiorno
    Cortesemente : Avevo due figli uno è morto e sua moglie con la quale ha una figlia si sono sempre comportate male nei confronti miei e di mio figlio (suo marito) morto mentre l’altro figlio mi ha sempre accudito e seguito . Posso dare una parte minore di eredità a mia nuora e nipote senza rischiare che vanga impugnato il testamento ? grazie

    1. Sua nipote subentra, per rappresentazione, nei diritti successori (quota di legittima) che sarebbero spettati al padre premorto.
      Qualora Lei voglia fare testamento, dovrà aver cura di preservare la quota di legittima che sarebbe spettata al Suo figlio premorto e che, per rappresentazione, adesso spetterebbe a Sua nipote; potrà, invece, liberamente disporre della quota disponibile, anche assegnandola in favore dell’altro Suo figlio.

      1. la ringrazio della risposta ma posso chiederle:
        la legittima in questo caso a che percentuale corrisponde considerato che resta solo un figlio?qualcuno mi ha detto che posso lasciare alla nipote un terzo di tutto . è corretto ?
        grazie
        gentilissima

  2. Buonasera, vorrei sapere se possibile se una eredità(un immobile ) mai divisa fra 10 fratelli (a circa 40 anni dalla morte del padre) e abitato ancora da 4 fratelli, sia caduta in prescrizione o se sia possibile chiedere la successione ereditaria. Grazie.

    1. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione (ovvero dal giorno della morte del de cuius).
      Il diritto di chiedere la divisione di una comunione tra i coeredi è, invece, imprescrittibile.
      In conclusione, nonostante siano passati 40 anni, il coerede che abbia accettato l’eredità (in modo tacito od espresso) nel termine di legge, può sempre chiedere la divisione ereditaria.

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