Responsabilità civile e penale in montagna

Avvocato Responsabilità civile

Responsabilità civile e penale in montagna

Nel lontano 2008 ho pubblicato sul mio sito internet www.avvocatomessina.it e sui siti amici del CAI LANZO e dell’INTERSEZIONALE CANAVESE E VALLI DI LANZO (http://www.caicvl.eu/index.php/responsabilita-in-montagna) un saggio che avevo redatto qualche tempo prima sulla responsabilità civile e penale in montagna, rivolgendo particolare attenzione alle figure di coloro che mettono a disposizione degli appassionati di montagna la loro capacità e preparazione (es. accompagnatori di escursionismo, guide alpine…).

Nel tempo, il saggio, con mio sommo orgoglio, è stato ripreso da moltissimi siti e blog di appassionati, al punto da diventare vera e propria bibliografia per articoli di altri autori (es. http://www.viverelamontagna.ch/wp/magazine/?p=6025 ), laddove non è stato ripreso integralmente (es.http://www.newnordicwalking.it/blogs/post/La-responsabilit%C3%A0-in-montagna-Avvocati-a-confronto) .

Il saggio è stato anche oggetto di menzione, con relativo link di richiamo alla sua versione integrale, da parte di Massimo Ginesi, Avvocato e Giudice Onorario del Tribunale Civile di Massa, in calce al suo “La colpa, il diritto e l’alpe” pubblicato sul blog dell’alpinista di fama internazionale, storico dell’alpinismo, guida alpina e opinion maker (problematiche turistico-ambientali della montagna e tema della libertà in alpinismo), Alessandro Gogna, http://gognablog.com

Ripropongo, pertanto, a distanza di dieci anni l’argomento, che rimane sempre attuale: lo troverete semplicemente cliccando qui: Responsabilità-civile-e-penale-in-montagna

oppure leggendone qui sotto uno stralcio.

Sul tema, segnalo un’interessante iniziativa del Tribunale di Aosta, che ha creato un datebase di normative, giurisprudenza e dottrina, consultabile al sito http://www.jusmontagna.it/default_i.aspx

Non mi resta che augurare una buona lettura a tutti gli appassionati!

Estratto da “Responsabilità civile e penale in montagna” – di Daniela Messina Avv.

“Responsabilità, civili e penali, del capogita
Nell’affrontare l’argomento, si rende, anzitutto, necessario chiarire che l’accompagnatore escursionistico o capogita cui facciamo riferimento non è colui che si limita a svolgere un ruolo meramente operativo (quale ad es., raccogliere le iscrizioni, prenotare il pullman, ecc…), bensì colui che conosce il sentiero, ha capacità tecniche superiori a quelle dei partecipanti e assume la direzione della gita.

In sostanza, con “capogita” intendiamo colui che fa da “guida” per il gruppo e a cui ci si appoggia per sopperire alla propria inesperienza e
insufficienza di preparazione e a quella parte di rischio necessariamente connessa ad un’escursione che altrimenti non si assumerebbe su di sé.

Quando parliamo di “capogita”, peraltro, facciamo esclusivo riferimento ad un volontario (es. capogita CAI), che può essere qualificato (es.
accompagnatore di escursionismo, accompagnatore di alpinismo giovanile, istruttore di escursionismo) oppure non qualificato (es. un socio Cai più esperto), e che va tenuto ben distinto da quella figura professionale che è la guida alpina, la quale svolge la funzione di
accompagnamento nell’ambito di un rapporto contrattuale percependo un corrispettivo, ed è anche unica autorizzata a percepirlo in quanto iscritta in apposito albo.

Parlando di responsabilità giuridica del capogita è evidente che al capogita non qualificato non si potranno ovviamente attribuire le
medesime capacità e responsabilità di un accompagnatore qualificato, ma comunque si potrà profilare anche a suo carico un profilo di responsabilità civile e penale, nei limiti che seguono.
E ciò perché, contrariamente al comune sentire, essere volontari non significa essere esonerati dalla responsabilità, civile o penale, in quanto tale responsabilità è creata di per sé dall’affidamento che l’accompagnato fa sulla persona e sulle competenze dell’accompagnatore.

Il capogita, come abbiamo detto, è colui che svolge di fatto determinate funzioni, quali il coordinamento, l’organizzazione e la cura della
realizzazione pratica della gita, in presenza di una differenza di capacità tecniche tale da creare affidamento nella persona che a lui si affida; pertanto, il capogita assume su di sé una posizione di garanzia nei confronti dell’affidato e le relative responsabilità per la sua sicurezza.

Quindi, requisito fondamentale per determinare la sussistenza di profili di responsabilità civile e penale a carico del capogita è la presa in carico del soggetto accompagnato: in particolare è richiesto che vi sia l’accordo tra le parti – che può essere tacito o espresso, scritto o verbale – sull’affidamento; occorre, inoltre, che sussista un dovere di subordinazione dell’accompagnato nei confronti dell’accompagnatore.

In caso di accompagnamento di minori, peraltro, il “principio dell’affidamento” opera automaticamente.

Da quanto sopra, emerge il motivo per cui, secondo i principi del nostro diritto, in caso di sinistro, il capogita potrà essere chiamato a rispondere, a livello di responsabilità civile e penale, per non aver tenuto un comportamento improntato alle capacità medie che sono attribuite ad una persona avente la sua qualifica.
A seconda della specifica qualifica assunta (es. istruttore CAI, accompagnatore escursionistico, accompagnatore di alpinismo giovanile,
capogita non qualificato), ed essere dichiarato tenuto al risarcimento dei danni subiti dall’accompagnato, le cui conseguenze, da un punto di vista meramente patrimoniale possono essere attenuate o addirittura eliminate con la stipula di un’apposita polizza assicurativa della responsabilità civile; non è possibile, invece, liberarsi dalla responsabilità penale, che in quanto tale è personale (art. 27 Cost.).

Va precisato che, in caso di incidente, l’accertamento della responsabilità del capogita inizia dal momento della preparazione della gita: occorre, quindi, prestare particolare attenzione alla scelta del percorso in relazione alle capacità dei partecipanti (che può anche essere fatta a priori, ad es. mediante predisposizione di un calendario di uscite, con indicazione per ciascuna del livello di difficoltà, che sarà opportuno determinare in base al punto più difficile del percorso); tenere d’occhio le condizioni ambientali e metereologiche, sia in sede di preparazione della gita (es. bollettini valanghe e metereologici), sia al momento in cui ci si accinge ad iniziare la gita, sia durante la gita stessa, così come le effettive e reali condizioni del percorso; valutare lo stato d’uso dei materiali e l’adeguatezza o meno dell’equipaggiamento di ciascuno, valutando di volta in volta i singoli casi (ad es., se in una gita scialpinistica un partecipante ha dimenticato di portare con sé l’ARVA, il capogita dovrà escluderlo dalla gita stessa, se ha dimenticato il casco in una ferrata, dovrà parimenti essere escluso dalla gita, e così via…)…

Non va, infatti, dimenticato che il capogita ha il dovere-potere di escludere i partecipanti che non ritiene in grado di affrontare la gita, sia tecnicamente sia per l’equipaggiamento di cui sono dotati.

Il mancato rispetto di quanto sopra può far sì che, in caso di incidente, si possa ragionevolmente configurare un’ipotesi di responsabilità civile e penale a titolo di colpa.

In dettaglio, per quanto riguarda le fattispecie di reato che possono configurarsi più frequentemente, citiamo le seguenti:
 Esercizio abusivo della professione di guida alpina (art. 348 cp e art. 18 Legge 6/89): la guida alpina è legittimata a chiedere un compenso e ad ottenerlo, in forza di un accordo contrattuale intercorso tra le parti; al semplice capogita, invece, è vietato richiedere e ottenere compensi.
L’attività di guida alpina o di accompagnatore di media montagna, infatti, può essere svolta solamente da chi ha conseguito la relativa abilitazione ed è iscritto nell’apposito Albo (artt. 2 e ss. e 21 L. 6/89);
 Abbandono di persone minori od incapaci
 Omissione di soccorso (art. 593 cp): il soccorso è un dovere generale, grava su chiunque. E’ un reato tipicamente doloso;
 Omicidio colposo e lesioni personali colpose (589 cp e 590 cp).

Ovviamente, in ciascuno dei sovracitati casi, la responsabilità penale sussisterà solo se verrà riscontrata la presenza dei necessari elementi
soggettivi (imputabilità, dolo o colpa) ed oggettivi (condotta attiva od omissiva, nesso di causalità ed evento dannoso) in assenza di cause di giustificazione o scriminanti.

In particolare, perché vi sia responsabilità penale, e quindi imputabilità della pena, deve esserci la capacità di intendere e volere al momento del fatto.

Inoltre, è sempre necessaria una puntuale ricostruzione: 1) dei comportamenti tenuti dai soggetti, 2) della riconducibilità o meno
dell’evento dannoso alla condotta, attiva od omissiva, del capogita, 3) dell’assenza dei limiti di responsabilità (forza maggiore o caso fortuito), 4) dell’assenza di cause di giustificazione (es. aver agito in caso di necessità).
Solo dopo aver accertato questi punti è possibile esprimere un giudizio di responsabilità penale con le relative conseguenze sanzionatorie.

In conclusione, è bene chiarire che chi va in montagna con una persona che ha le stesse capacità tecniche, in mancanza di diverso accordo, non è autorizzato a fare affidamento sul compagno come se fosse un capogita, salva l’eventuale responsabilità del compagno di gita secondo le ordinarie norme della responsabilità civile ex art. 2043 cc. o penale qualora si configuri una specifica ipotesi di reato (es. omissione di soccorso).

(omissis)
Obblighi gravanti sul partecipante alle escursioni organizzate dal CAI
Il partecipante alla gita organizzata dal CAI ha l’obbligo di partecipare con diligenza alla gita, di essere collaborativo e di attenersi strettamente alle indicazioni e istruzioni del capogita, al quale è legato da un dovere di subordinazione, e ciò perché il capogita assume una posizione di garanzia nei suoi confronti, si fa garante della sua sicurezza e si grava delle relative responsabilità, civili e penali, ad essa connesse.
Il mancato rispetto dell’obbligo di diligenza, collaborazione, prudenza ed obbedienza alle istruzioni del capogita, potrà comportare un concorso di responsabilità del danneggiato nella causazione dell’evento dannoso e delle sue conseguenze, rilevante dal punto di vista risarcitorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 cc. “

Avv. Daniela Messina

L’Avvocato Civilista Daniela Messina è a disposizione per approfondimenti o pareri legali su casi specifici. Si potrà prendere contatto con lo Studio Legale mediante il semplice invio di una e-mail all’indirizzo info@avvocatodanielamessina.it o anche compilando l’apposito form nella sezione Richiesta di contatto.
La consulenza legale eventualmente richiesta seguirà le condizioni pubblicate nelle CGC consultabili su questo sito.

Si invita, infine, a visitare periodicamente anche il Profilo Linkedin dell’Avv. Daniela Messina e la Pagina FACEBOOK “Studio Legale Avv.Daniela Messina”

________________________________________________

Avvocato Civile Torino – Caselle T.se – Ivrea – San Benigno C.se – Cirié – Rivarolo C.se – Chivasso – Settimo T.se – Volpiano – Brandizzo – Leinì – Caluso – Montanaro – San Giorgio C.se – Mathi – Borgaro T.se – Venaria – San Mauro T.se – Feletto – Bosconero – San Giusto C.se – Foglizzo – Lombardore

responsabilità civileChiama lo Studio Legale: 3289298973 consulenza on lineScrivi una email: info@avvocatodanielamessina.it – Richiedi un contatto
Share

Avv. Daniela Messina

Avvocato civilista, del lavoro e divorzista

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Agenda Appuntamenti

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookies o cliccando su "Accetto" permetti il loro utilizzo. Per maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi