Il Green Pass nei luoghi di lavoro: obblighi e sanzioni

IL GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
Il 22/9/2021 è entrato in vigore il Decreto Legge n.127 che ha disposto misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid -19 (Green Pass).
In che cosa consistono queste misure urgenti e chi sono i destinatari?
L’art.1 del citato decreto ha stabilito, che dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di emergenza Covid 19, al personale delle amministrazioni pubbliche è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, in ambito nazionale, di possedere ed esibire su richiesta il Green Pass.
Tale disposizione si applica altresì a tutti coloro che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.
Il successivo art.3 stabilisce poi che tali disposizioni valgono anche in ambito lavorativo privato.
La norma in questione ha ampia portata, pertanto rientrano nel novero dei destinatari anche i liberi professionisti considerato che dalla lettura della norma si evince chiaramente l’intenzione di assicurare la più ampia diffusione possibile a prescindere dalla qualificazione della natura della prestazione lavorativa, per la prevenzione della diffusione dell’infezione.
In questo ultimo caso pertanto il titolare di uno studio professionale che ha alle dipendenze lavoratori subordinati o collaboratori, si ritrova nelle medesime condizioni di qualsiasi altro datore di lavoro, soggetto pertanto al controllo di green pass ed obbligato ad esibirlo a richiesta del soggetto incaricato qualora debba recarsi presso altro posto di lavoro per rendere la propria prestazione.
E per la clientela?
Per quanto riguarda i clienti la norma in esame ha lasciato un vuoto normativo in quanto il decreto legge di fatti disciplina solo gli obblighi dei datori di lavoro e dei dipendenti, senza fare riferimento al ricevimento dei clienti. Il professionista pertanto a sua discrezione potrà scegliere se richiedere comunque l’esibizione del Green Pass alla stregua di bar, ristoranti ecc oppure ritenere sufficiente come da Protocollo anti Covid 19 che entrambe le parti indossino dispositivi di protezione
Ci sono persone che possono essere esentate da questo nuovo obbligo?
Sì, non sono soggetti a tale obbligo i lavoratori esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Che cosa succede a chi in concreto non è ancora in possesso di Green Pass? Il legislatore ha previsto, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, che coloro che comunichino di non essere in possesso del Green Pass o risultino privi di tale certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro incorrono in una serie di sanzioni. Più nello specifico, come risulta articolato questo resgime sanzionatorio?
Il nuovo art. 9 septies del D.L 52/2021 regola il regime sanzionatorio distinguendo ed in particolare:
• in caso la comunicazione da parte del lavoratore, prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, di non essere in possesso del Green Pass, lo stesso sarà considerato assente ingiustificato senza tuttavia irrogazione di sanzione disciplinare ferma restando la conservazione del posto di lavoro con sospensione della retribuzione e di ogni altro emolumento e tale sospensione sarà efficace fino alla presentazione del Green Pass e comunque non oltre il 31/12, termine di cessazione dello stato di emergenza.
• In caso di mancato possesso della certificazione al momento dell’accesso al posto di lavoro, il lavoratore sarà considerato anch’esso assente ingiustificato, valendo poi le stesse disposizioni di cui al punto che precede.
• Per quanto riguarda le imprese con meno di 15 dipendenti, la mancata presentazione del certificato per 5 giorni comporta l’assenza ingiustificata per tale periodo e la successiva sospensione facoltativa per ulteriori 10 giorni rinnovabili per una sola volta con possibilità per il datore di lavoro di stipulare un contratto a tempo determinato per la necessaria sostituzione dopo il quinto giorno di mancata presentazione de Green Pass, per la durata corrispondente alla sospensione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni. Non subiranno comunque procedimenti disciplinari.
In una Nota pubblicata nei giorni scorsi, Confindustria ha dato la sua interpretazione circa la qualificazione dell’assenza ingiustificata, ritenendo che il lavoratore dovrà presentarsi tutti i giorni in azienda per far qualificare la sua posizione come “senza green pass”; ciò fa pensare che, secondo Confindustria, qualora il lavoratore non si presenti in azienda per rendere le dovute comunicazioni, sarà da intendersi quale assente ingiustificato secondo la normativa generale e come tale passibile di provvedimenti disciplinari secondo la normativa di settore.

Sono previste anche altre sanzioni in caso di violazioni?
• A livello sanzionatorio è previsto: per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo del Green Pass la sanzione pecuniaria da euro 600,00 a euro 1500,00, rimanendo ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore; in caso di reiterata violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e viene irrogata dal Prefetto su segnalazione del soggetto accertatore;

• per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da euro 400,00 a euro 1.000,00, sempre irrogata dal Prefetto e raddoppiata in caso di reiterazione.

• Quali sono gli obblighi del datore di lavoro?
I datori di lavoro sono tenuti ad assicurare il rispetto delle norme e pertanto entro il 15/10 devono definire le modalità operative con cui intendono organizzare le verifiche e i controlli che potranno essere effettuati ove possibile e preferibilmente all’accesso dei luoghi di lavori o nel caso anche a campione.
Per la verifica del certificato si seguono le modalità indicate dal DPCM del 17.6.2021.
In particolare la verifica del Green Pass può essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR code apposto sullo stesso, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”. Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario. Non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti ( vaccino, guarigione dal Covid, tampone) che hanno determinato il rilascio della certificazione né alla relativa scadenza e non è consentito richiedere copia delle certificazioni da controllare o controllate.
I datori di lavoro dovranno inoltre individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento, delle verifiche e delle eventuali violazioni.

Nella sua Nota, Confindustria sconsiglia ai datori di lavoro di effettuare dei controlli a campione, per via del possibile contenzioso che questa modalità potrebbe generare, aggiunto al fatto che se il lavoratore è controllato all’ingresso incorre nella sospensione della retribuzione, se controllato in corso di attività, ad accesso già avvenuto, rischia anche da un punto di vista disciplinare e la sanzione amministrativa.
Infine si segnala il recentissimo decreto legge dell’ 8/10 n.139 entrato in vigore il 9/10 con cui sono state disposte le disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni Covid ai fini della programmazione del lavoro.
In particolare i lavoratori, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, sono tenuti a fornire e rendere le dichiarazioni sul possesso del Green Pass con un preavviso necessario a soddisfare tali esigenze organizzative (le linee guida varate parlano di un preavviso di 48 ore).
La mancata comunicazione fa scattare subito la sospensione della retribuzione e l’assenza ingiustificata dal lavoro.

Questa modifica, consentirebbe, quindi, di mettere in discussione la posizione assunta da Confindustria, circa la necessità per il lavoratore privo di green pass di doversi presentare fisicamente tutti i giorni sul posto di lavoro.

Si conclude evidenziando un ulteriore rischio per il lavoratore senza green pass di essere chiamato a risarcire i danni subiti per la sua assenza dal datore di lavoro.
Daniela Messina e Marcella Bertoni – IusTeam Rete di Avvocati

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Avv. Daniela Messina

Avvocato civilista, del lavoro e divorzista

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