Condominio e rifacimento tetto o balconi

Quando si parla di Condominio e rifacimento tetto o balconi, una delle domande più frequenti è: “Quanti voti servono per approvare i lavori?”.
La risposta dipende dal tipo di intervento e dalla natura delle parti interessate.

Condominio e rifacimento tetto

Per il rifacimento del tetto condominiale, occorre distinguere tra manutenzione ordinaria e straordinaria. Nella maggior parte dei casi, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, l’assemblea delibera con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c.: voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi. Se invece i lavori hanno carattere urgente, l’amministratore può intervenire immediatamente, salvo successiva ratifica assembleare.

Condominio e rifacimento balconi

Diverso è il discorso relativo al rifacimento dei balconi. Qui la questione si complica perché bisogna capire se il balcone appartenga al singolo proprietario oppure svolga una funzione decorativa dell’intero edificio.
In linea generale:

  • i balconi “aggettanti” (quelli che sporgono dalla facciata) appartengono al proprietario dell’appartamento;
  • gli elementi decorativi della facciata (frontalini, fregi, parti estetiche visibili) possono invece essere considerati beni comuni.

Di conseguenza, se i lavori riguardano parti private, il costo resta a carico del singolo condomino e non serve una delibera assembleare specifica.

Se invece l’intervento interessa elementi comuni o il decoro architettonico dell’edificio, sarà necessaria una deliberazione condominiale con le maggioranze previste per la manutenzione straordinaria.

Molti contenziosi nascono proprio da una errata qualificazione delle opere: non sempre, infatti, ciò che appare “privato” lo è davvero dal punto di vista giuridico.

Nel dubbio, è opportuno verificare attentamente regolamento condominiale, tabelle millesimali e natura tecnica dell’intervento prima di procedere con la convocazione dell’assemblea o con l’approvazione dei lavori.

Affidarsi ad un Avvocato esperto in diritto condominiale consente una corretta valutazione preventiva utile per evitare impugnazioni delle delibere e controversie tra condomini.

Lavori straordinari e costituzione del fondo speciale

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda però il cosiddetto “fondo speciale” per i lavori straordinari.

L’art. 1135 c.c. prevede infatti che l’assemblea, quando approva opere di manutenzione straordinaria o innovazioni, debba contestualmente costituire un fondo pari all’importo dei lavori deliberati.

In pratica, il condominio non può limitarsi ad approvare genericamente l’esecuzione delle opere: occorre anche stabilire come reperire le somme necessarie e accantonarle.

La mancanza del fondo lavori può comportare seri problemi di validità o anche di semplice attuazione della delibera assembleare.

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha più volte evidenziato che la costituzione del fondo non rappresenta una semplice formalità, ma una tutela concreta sia per i condomini sia per le imprese incaricate dei lavori. Per questo motivo, prima di avviare interventi su tetto, facciate o balconi, è fondamentale verificare che la delibera contenga anche una corretta previsione economica e la relativa ripartizione delle spese.

    La semplice deliberazione del fondo speciale non sempre è sufficiente: il problema nasce quando il fondo viene “previsto” dall’assemblea ma, di fatto, non viene realmente alimentato a causa della morosità di alcuni condomini.

    Secondo un orientamento ormai piuttosto consolidato, l’art. 1135 c.c. richiede non soltanto la delibera astratta di costituzione del fondo, ma anche la concreta individuazione e copertura finanziaria dell’intervento. La finalità della norma è chiara: evitare che il condominio assuma obbligazioni verso l’impresa senza avere la reale disponibilità economica necessaria.

    Per questo motivo, se il fondo speciale è stato deliberato ma non è stato effettivamente raccolto — ad esempio perché diversi condomini non hanno versato le quote — l’amministratore deve muoversi con particolare prudenza prima di sottoscrivere contratti o consegnare i lavori all’impresa.

    Nella pratica occorre distinguere:

    • la validità della delibera assembleare;
    • il potere concreto dell’amministratore di impegnare economicamente il condominio.

    La delibera può anche essere formalmente valida, ma l’amministratore che affidi comunque i lavori senza una reale copertura finanziaria rischia di esporsi a contestazioni per mala gestio, soprattutto se il condominio non riesce poi a far fronte ai pagamenti.

    Parte della giurisprudenza ritiene sufficiente la deliberazione del fondo e la previsione delle modalità di pagamento; altra parte, invece, valorizza la necessità che il fondo sia concretamente disponibile prima dell’assunzione delle obbligazioni verso i terzi.

    In termini pratici, molti amministratori prudenti subordinano l’inizio dei lavori al raggiungimento effettivo della provvista necessaria oppure prevedono contrattualmente stati di avanzamento compatibili con gli incassi delle rate condominiali.

    Il tema diventa ancora più sensibile nei lavori di importo elevato, dove la presenza di morosità può determinare sospensioni del cantiere, azioni giudiziarie dell’impresa o persino responsabilità dell’amministratore verso il condominio.

    Per questo motivo, nelle assemblee più attente, la delibera sui lavori straordinari viene spesso accompagnata da:

    • piano rateale dettagliato;
    • clausola che subordina l’avvio dei lavori al raggiungimento di una certa percentuale degli incassi;
    • autorizzazione immediata all’azione monitoria contro i morosi;
    • eventuale apertura di conto dedicato ai lavori straordinari.

    Una gestione preventiva corretta consente di evitare molte delle controversie che, soprattutto negli ultimi anni, stanno interessando i condomìni impegnati in lavori di manutenzione straordinaria.


    L’Avvocato Civilista Daniela Messina è a disposizione per approfondimenti o pareri legali su casi specifici. Per prendere contatto con lo Studio Legale inviare una e-mail all’indirizzo info@avvocatodanielamessina.it o compilare l’apposito form nella sezione Richiesta di contatto.

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    Avv. Daniela Messina

    Avvocato civilista, del lavoro e divorzista

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