Coronavirus: la responsabilità civile dell'”untore”

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La responsabilità civile da contagio da coronavirus nei confronti di terzi si affianca alla responsabilità penale e agli illeciti amministrativi per violazione delle misure di contenimento.

La responsabilità civile da contagio non è una materia nuova, potendosi ravvisare collegamenti con la giurisprudenza già formatasi sui casi di danno da contagio in genere, danno da contagio da virus HIV, e altra casistita.

Come noto, nel nostro ordinamento giuridico vige la regola fondamentale del neminem laedere, ovvero, l’art. 2043 c.c. sancisce l’obbligo di non ledere ingiustificatamente i diritti altrui. Si tratta, in sostanza, di una clausola generale che permette di riparare ogni danno ingiusto causato ad altri con dolo o colpa, anzitutto in violazione del principio di solidarietà dettato dall’art. 2 Cost.

Traendo spunto da un recente caso di cronaca, si affronta qui brevemente la tutela civilistica dei diritti dei terzi contagiati da chi, pur essendo sintomatico e consapevole di essere stato a contatto con un contagiato, ometta di mettersi in “isolamento volontario precauzionale” e contagi così altre persone, e dei diritti dei terzi contagiati nei confronti di chi successivamente alla diagnosi di covid-19 rifiuti il ricovero, violi l’isolamento fiduciario e la quarantena obbligatoria e contagi soggetti terzi.

In questi mesi trascorsi dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è divenuto fatto ampiamente notorio, anche per via della grande campagna di stampa e sui social, che chi presenta sintomi riconducibili al covid-19 (infezione respiratoria con febbre maggiore di 37,5°) è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio (da ultimo art. 1 c. 1 DPCM 11/06/2020) e contattare il medico curante e se stato a contatto stretto con un contagiato verrà sottoposto alla misura della quarantena con esecuzione di tampone; chi è contagiato, anche se non ha sintomi o sintomi lievi, deve restare in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva (quarantena obbligatoria- da ultimo art. 1 c. 6 DL 33/2020) fino a nuovo ordine medico.

E’ ormai chiaro a tutti che il Coronavirus ha una modalità di diffusione e contagio che impone anzitutto un alto senso di autoresponsabilità ed il rispetto scrupoloso delle misure di contenimento.

La conoscenza e facile conoscibilità delle modalità di contagio e delle misure di contenimento da adottare, ci danno la misura della colposità della condotta di chi non rispetta le regole, il quale è sicuramente passibile di essere chiamato a rispondere dei danni arrecati a terzi con il proprio comportamento irresponsabile.

Ciò significa che il terzo che sia stato contagiato a seguito di contatto con soggetto positivo al covid- 19 che non ha, colposamente o dolosamente, rispettato le regole e le misure di contenimento, potrà agire nei suoi confronti per far valere la sua responsabilità civile ex art. 2043 cc e art. 2 Cost e chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti, patrimoniali (danno emergente, ad es.per le spese da affrontare per le cure, e anche lucro cessante – si pensi ad es. al mancato guadagno di un lavoratore autonomo o professionista in quarantena ricoverato) e, trattandosi di un danno alla salute (che è un diritto costituzionalmente garantito), a maggior ragione in caso di ricorrenza di fattispecie di reato (per es. lesioni o omicidio, colposo o doloso), anche del danno non patrimoniale nelle sue espressioni di biologico, morale ed esistenziale.

Nel caso, peraltro, in cui il terzo muoia in conseguenza del contagio, i suoi eredi avranno titolo di agire per il risarcimento dei danni patiti iure proprio(patrimoniali e non patrimoniali) e iure hereditario per quelli patiti dal de cuius (danno biologico temporaneo e danno morale, per es.).

Infine, non va dimenticata la responsabilità contrattuale e disciplinare nei confronti del datore di lavoro nel caso il contagiato irresponsabile sia un lavoratore dipendente per il mancato rispetto del Protocollo nazionale condiviso del 24/04/2020 e per violazione degli obblighi di diligenza nel rapporto di lavoro (art. 2104 cod. civ.). A tale argomento avevamo, peraltro già fatto cenno in un precedente articolo dedicato alla App immuni e alle conseguenze ricollegabili alla ricezione di una notifica di allerta per il lavoratore subordinato, alla cui lettura si rimanda.

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Avv. Daniela Messina

Avvocato civilista, del lavoro e divorzista

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